Ai fini della configurabilità dei reati nei quali la minaccia costituisce elemento costitutivo, è irrilevante la forma con cui essa si manifesta, potendo essere implicita, larvata, indiretta o scritta anche via WhatsApp , purché concretamente idonea a incutere timore e a coartare la volontà della vittima. La valutazione deve essere effettuata considerando unitariamente il contenuto dei messaggi e il contesto fattuale, inclusa la correlazione temporale con episodi di violenza materiale. La Cassazione...

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