Mezzi di prova: riconoscimento fotografico durante le indagini preliminari
Prove - Mezzi di prova - Riconoscimento fotografico nel corso delle indagini preliminari - Successiva ricognizione personale effettuata dal medesimo testimone ma con esito negativo in dibattimento - Prevalenza del primo atto.
In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui segua, nel corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo testimone, con esito negativo, potrà essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle indagini preliminari soltanto nel caso in cui emergano concreti elementi che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di condizionare l'esito dell'atto ricognitivo, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni dall'art. 500 cod.proc.pen.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 27 ottobre 2015 n. 43294
Prove - Riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini preliminari - Mancata rinnovazione in dibattimento - Acquisizione del fascicolo fotografico sottoposto al teste - Necessità.
Ai fini della valutazione del riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari e non rinnovato in sede dibattimentale è necessaria l'acquisizione agli atti del fascicolo fotografico sottoposto all'esame del teste.
•Corte cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014 n. 48428
Prove - Mezzi di prova - Riconoscimento fotografico positivo - Successiva ricognizione personale negativa – Valenza probatoria.
Al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilità ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di “violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità” posto che il regime delle contestazioni è applicabile anche alla ricognizione.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 2 marzo 2011 n. 8272
Prove - Mezzi di prova - Difformità tra risultato del riconoscimento fotografico dinanzi alla P.G. e ricognizione personale in dibattimento - Prevalenza del primo - Condizioni.
Qualora sussista discrasia tra l'esito della ricognizione fotografica eseguita dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, la possibilità di ritenere prevalente il primo sul secondo è subordinata alla ricorrenza delle condizioni indicate nell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., e cioè alla sussistenza di elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso.
•Corte cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2003 n. 14855