Giustizia

Migranti in Albania, la Cassazione rinvia alla Corte Ue la normativa italiana

Nel mirino le previsioni della legge 14/2024 laddove permette di trasferire persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati; e il trattenimento del migrante destinatario di provvedimento di espulsione che abbia presentato domanda di protezione

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione ha rinviato alla Corte di giustizia Ue, la legge dello scorso anno di ratifica ed esecuzione del Protocollo Italia e Albania nella parte in cui consente di trasferire persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati nei centri di trattenimento albanesi, senza concrete prospettive di rimpatrio. In subordine, chiede alla Cgue se sia c0mpatibile con la normativa europea la possibilità di trattenere in Albania un migrante destinatario di un provvedimento di espulsione che abbia presentato domanda di protezione internazionale dopo il trasferimento. Il provvedimento nasce dal ricorso del Ministero degli Interni contro due decisioni della Corte d’appello di Roma di mancata convalida dei trattenimenti.

Per il segretario di Più Europa Riccardo Magi “la Corte di Cassazione rinvia i casi di trattenimenti illegittimi nei Cpr in Albania, confermando tutti i dubbi che avevamo espresso da subito sotto il profilo della legittimità giuridica di questi centri disumani”. “I Cpr albanesi – prosegue - , pagati dai contribuenti italiani quasi un miliardo di euro, non sono solo un fallimento politico ma anche giuridico: l’intero impianto del protocollo va palesemente contro le norme europee e non rispetta alcuno standard umanitario”.

La Corte di giustizia dovrà dunque affrontare due questioni. La prima se la direttiva 2008/115/Ce sui rimpatri di cittadini di paesi terzi, entrati irregolarmente, sia contraria alla legge n. 14 del febbraio scorso laddove consente (in particolare, all’art. 3, comma 2) di condurre in determinate zone, individuate dal Protocollo del novembre 2023, “persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286 del 1998, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio”.

La seconda, da proporre solo in caso di risposta negativa, se l’art. 9, par. 1 della direttiva 2013/32/Ue sulla protezione internazionale, sia contraria alla legge 14/2024, che permette il trattenimento del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che abbia presentato domanda di protezione.

La Prima sezione penale ha chiesto che la questione sia decisa “con procedimento d’urgenza” e nelle more ha sospeso il giudizio “sino alla definizione della questione pregiudiziale”. La parola passa, dunque, alla Corte di Lussemburgo che dovrà decidere se la strategia del Governo italiano sulla immigrazione irregolare sia compatibile con il quadro giuridico europeo o debba essere riconsiderata.

Le due questioni riguarderebbero due casi diversi, le cui cause sono state però riunite. Il primo sarebbe un migrante in una situazione di irregolarità amministrativa; il secondo un richiedente asilo che ha fatto domanda di protezione internazionale dal Cpr. Per il primo il dubbio è che il trasferimento dall’Italia all’Albania contrasti con la direttiva rimpatri. Per il secondo un analogo sospetto riguarda la direttiva accoglienza.

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IL DISPOSITIVO

Corte di cassazione, esito del procedimento:

preso atto del provvedimento di riunione al presente procedimento di quello recante il n. 14055 del 2025, sottopone alla corte di giustizia dell’unione europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del trattato sul funzionamento dell’unione europea (tfue) le seguenti questioni:

1) se la direttiva 2008/115/ce del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, gli articoli 3, 6, 8, 15, 16 ostino all’applicazione di una disciplina interna (art. 3, comma 2, della l. 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c) del protocollo tra il governo della repubblica italiana e il consiglio dei ministri della repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286 del 1998, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio;

2) in caso di risposta negativa a tale questione, se l’art. 9, par. 1 della direttiva 2013/32/ue del parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, osti ad un’applicazione della disciplina interna (l. 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il trattenimento, in una delle aree di cui all’art. 1, par. 1, lett. c) del protocollo tra il governo della repubblica italiana e il consiglio dei ministri della repubblica di albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a roma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda.

chiede che la questione pregiudiziale sia decisa con procedimento d’urgenza e sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale. ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della corte di giustizia dell’unione europea.

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