L'ordinanza n. 25471/2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta lo snodo centrale del nuovo rito unificato delle persone, minori e famiglia (articoli 473-bis e seguenti Cpc) relativo alla reclamabilità ex articolo 473-bis.24 Cpc dei provvedimenti temporanei aventi a oggetto le modalità di frequentazione tra minori, ascendenti e parenti collaterali.
LE MASSIME
Famiglia e filiazione - Rito unificato famiglia - Provvedimenti temporanei sulla frequentazione di ascendenti e parenti - Reclamabilità ex articolo 473-bis.24 Cpc - Esclusione - Ragioni - Modalità degli incontri senza i genitori - Natura organizzativa - Limitazione della responsabilità genitoriale - Inconfigurabilità. (Cpc, articoli 473-bis e seguenti; Cc, articoli 317-bis e 333)
I provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel corso del giudizio ex articoli 473-bis e seguenti Cpc che disciplinano i tempi e le modalità di visita e frequentazione tra il minore, gli ascendenti (ex articolo 317-bis Cc) e gli altri parenti o collaterali (ex articolo 333 Cc) sono presidiati da una funzione meramente organizzativa, diretta a preservare la continuità della relazione affettiva e la matrice identitaria del minore. Tali provvedimenti non incidono sull'esercizio della responsabilità genitoriale né integrano «sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione» ex articolo 473-bis.24, comma 1, n. 2, Cpc, la cui nozione è riservata in via esclusiva al rapporto tra genitori e figli. Ne consegue che le ordinanze relative al calendario e alle modalità di visita con i parenti restano strutturalmente estranee al perimetro di reclamabilità previsto dall'articolo 473-bis.24 Cpc, rimanendo inammissibile sia il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello che il successivo ricorso per cassazione. A tal fine, la prescrizione giudiziale che impone lo svolgimento degli incontri protetti tra il minore e il ramo parentale in assenza dei genitori costituisce una misura organizzativa volta a garantire la spontaneità relazionale in contesti ad elevata conflittualità, inidonea a configurare una lesione o una limitazione sostanziale della responsabilità genitoriale.
Impugnazioni - Ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111, comma 7, Costituzione - Provvedimenti temporanei ed endoprocedimentali - Requisito della definitività - Difetto - Inammissibilità. (Costituzione, articolo 111, comma 7)
In tema di procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie, il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111, comma 7, Costituzione è inammissibile avverso le ordinanze temporanee ed urgenti che regolano la frequentazione tra il minore e i parenti, difettando il requisito della definitività allorché la misura abbia una durata temporale contenuta all'interno del procedimento giurisdizionale con espressa fissazione dell'udienza a contraddittorio pieno per la verifica o la trattazione del merito. I denunciati vizi del procedimento - ivi compresi il difetto di contraddittorio, l'adozione del provvedimento inaudita altera parte o il vizio di motivazione apparente - non rendono la decisione autonomamente impugnabile in sede di legittimità in difetto del presupposto radicale della definitività.
Spese di giudizio - Spese processuali - Sub-procedimenti di reclamo avverso provvedimenti provvisori ed endoprocedimentali - Regolamentazione delle spese - Divieto - Riserva al merito - Condanna illegittima - Ricorribità ex articolo 111 Costituzionale - Annullamento senza rinvio. (Costituzione, articolo 111, comma 7; Cpc, articoli 91 e 92)
Nel procedimento di reclamo avverso provvedimenti temporanei e urgenti di natura provvisoria ed endoprocedimentale destinati ad essere riassorbiti dalla decisione finale di merito, il giudice del reclamo non deve adottare alcuna pronuncia sulle spese di lite, dovendo la relativa regolamentazione essere interamente riservata alla decisione conclusiva del giudizio di merito all'esito della valutazione complessiva della lite. Qualora il giudice del reclamo liquidi erroneamente le spese condannando una parte, tale statuizione assume carattere di decisorietà e definitività ed è autonomamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111, comma 7, Costituzione per violazione degli articoli 91 e 92 Cpc, imponendone l'eliminazione senza rinvio.
L'ordinanza n. 25471/2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta lo snodo centrale del nuovo rito unificato delle persone, minori e famiglia (articoli 473-bis e seguenti Cpc) relativo alla reclamabilità ex articolo 473-bis.24 Cpc dei provvedimenti temporanei aventi a oggetto le modalità di frequentazione tra minori, ascendenti e parenti collaterali. La Suprema corte riafferma la netta linea di demarcazione ontologica tra l’esercizio della responsabilità genitoriale - presidiata...


