Penale

Misure cautelari: nell'ordinanza applicativa è sufficiente la descrizione sommaria del fatto

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Processo penale - Misure cautelari - Ordinanza del giudice - Contenuti - Descrizione sommaria del fatto - Garanzia del diritto di difesa - Sufficienza.
L'ordinanza che dispone la misura cautelare richiede, ai sensi di legge, soltanto la descrizione sommaria del fatto, cioè una sintetica e sommaria precisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all'indagato di conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa, a differenza del capo di imputazione che presuppone, venendo con esso esercitata l'azione penale, la puntuale indicazione dei termini dell'accusa che viene in tal modo cristallizzata.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 27 marzo 2018 n. 14058

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere - Descrizione sommaria del fatto e indicazione delle norme di legge violate - Nozione - Fatto contestato in modo tale da fornirne all'interessato conoscenza chiara dell'addebito - Sufficienza.
Nell'ordinanza con cui il giudice dispone, su richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare è sufficiente una enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato di comprenderne il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa. Non è dunque nemmeno necessario che le ipotesi di reato contestate siano formalmente trasfuse in autonomi e specifici capi di imputazione, potendo esse risultare anche dal contesto della motivazione.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 4 dicembre 2014 n. 50953

Misure cautelari - Ordinanza giudiziale - Contenuti ex art. 292, comma 2, lett. b), c.p.p. - Enunciazione sommaria degli addebiti contestati - Sufficienza.
Nell'ordinanza con cui il giudice dispone, su richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare è sufficiente anche un'enunciazione riassuntiva delle accuse all'imputato, senza che sia necessario specificare eventuali elementi di dettaglio, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per permettere all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 giugno 2014 n. 23978

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere - Descrizione sommaria del fatto - Indicazione delle norme di legge violate - Formulazione degli addebiti con tecnica riassuntiva - Contestazione idonea a garantire una adeguata conoscenza degli addebiti - Sufficienza - Fattispecie.
Il requisito della “descrizione sommaria del fatto con la indicazione delle norme di legge che si assumono violate”, previsto a pena di nullità della ordinanza applicativa di misure cautelari dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., può essere soddisfatto dal Pm con una enunciazione anche riassuntiva delle accuse, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati. (Fattispecie in cui il capo di incolpazione indicava cumulativamente una pluralità di episodi di spaccio di stupefacenti, evidenziando la qualità e le quantità delle sostanze oggetto di singole cessioni, i nomi di alcuni degli acquirenti e il periodo complessivo nel quale si collocavano le condotte).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 8 aprile 2014 n. 15671

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