È affetta da nullità generale a regime intermedio la mancata espletazione dell’interrogatorio preventivo di garanzia da parte del giudice che applica la misura cautelare personale. L’eccezione può essere proposta in fase di reclamo contro la misura, ma non basta addurre il mancato preventivo interrogatorio per ottenere l’annullamento della misura applicata. Va, infatti, provata la lesione del diritto di difesa non essendo sufficiente sottolineare la potenziale efficacia lesiva derivante dal mancato adempimento del giudice.

Come afferma poi la Cassazione penale - con la sentenza n. 7506/2026 - in caso si sia svolto solo successivamente l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare e questa si sia avvalsa della facoltà di non rispondere l’allegazione in ordine alla violazione del diritto di difesa dovrà essere ancora più pregnante visto il mancato esercizio del contraddittorio tra la parte e il giudice della cautela.

La norma di cui si discute l’applicazione è quella di recente introdotta col comma 1 quater dell’articolo 291 del codice di procedura penale da parte della legge 114/2024, che prescrive che il giudice proceda a interrogare l’interessato dalla misura cautelare prima di disporla.

In effetti, dice la sentenza, che sussiste a carico dell’indagato l’onere probatorio del pregiudizio sofferto per l’omesso interrogatorio preventivo dovendo dimostrare l’attuale e concreto interesse a far rilevare la nullità processuale che avrebbe determinato il pregiudizio.

La nullità viene rilevata e dichiarata dal giudice quando è prima facie rinvenibile il pregiudizio sofferto dalla parte. Ciò che non si realizza quando l’interrogato, dopo aver subito l’applicazione della misura cautelare personale, non risponde alle domande e non interloquisce col giudice avvalendosi della facoltà di non rispondere gravando di conseguenza l’interessato alla declaratoria di nullità del pieno onere probatorio.

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