Misure di prevenzione, il divieto di partecipare a pubbliche riunioni non si estende allo stadio
Il luogo "aperto al pubblico" non rientra nella prescrizione della sorveglianza speciale del Codice antimafia
Il divieto di partecipare a pubbliche riunioni riguarda solo quelle che si svolgono in luoghi pubblici. E non in quelli "aperti al pubblico", dove l'accesso non è indiscriminato, ma regolamentato anche solo attraverso il pagamento di un biglietto o la limitazione degli ingressi. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6089/2021, ha perciò respinto il ricorso del procuratore contro il proscioglimento "perché il fatto non sussiste", in occasione dell'accesso allo stadio da parte di un sorvegliato speciale cui era stato prescritto il divieto di partecipare a pubbliche riunioni. La Cassazione respinge l'orientamento che sovrappone il luogo pubblico a quello aperto al pubblico in nome della finalità del divieto che sarebbe quello di evitare tout court la comunicazione con un ampio numero di persone da parte di chi è colpito dalle misure previste dall'articolo 6 del Codice antimafia, perché considerato socialmente pericoloso.
La sentenza riporta la soluzione acui aderisce, indicata dalle sezioni Unite nel 2019, con la quale si afferma che il divieto di partecipazione a pubbliche riunioni va assunto in maniera obbligatoria ed esplicita in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Infatti, in caso di adozione delle misure di prevenzione ex articolo 6 del Codice antimafia vanno dettate le prescrizioni indicate dal comma 4 dell'articolo 8 tra cui quelle di "non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza" e di "non partecipare a pubbliche riunioni". Divieti che si associano alle altre prescrizioni positive di vivere onestamente e di rispettare le leggi.
Infine, conclude la Cassazione facendo rilevare che il divieto di accesso, per ragioni di sicurezza, alle manifestazioni sportive (che si svolgono, come chiarito, non in luogo pubblico, ma aperto al pubblico) è regolato da altra disciplina, la legge 401 del 1989.