L’articolo 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non impone una precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali: la contrattazione collettiva può graduare le tutele, bilanciando le esigenze del caregiver con quelle dell’organizzazione scolastica e degli ulteriori aspiranti alla mobilità. Distinta la protezione antidiscriminatoria dagli accomodamenti ragionevoli, che devono essere valutati in concreto.

Riscritto il perimetro di tutela del docente caregiver

La tutela del lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave non si traduce in modo automatico nel diritto a ottenere, con precedenza assoluta, il trasferimento nella provincia desiderata. Questo è il principio cardine su cui ruota la pronuncia n. 23386, depositata il 17 luglio, della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, che ha accolto il ricorso del ministero dell’Istruzione e del Merito, cassato la decisione della Corte d’appello, quindi rigettato la domanda originaria del docente. Il nodo giuridico afferiva al regime della mobilità scolastica interprovinciale previsto dal contratto collettivo integrativo nazionale per l’anno scolastico 2016/2017. Il docente, figlio di un genitore con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, aveva contestato l’assenza di una precedenza assoluta nei trasferimenti tra province diverse. I giudici di merito avevano ritenuto che la disciplina contrattuale fosse incompatibile con l’articolo 33 della legge n. 104/1992 e con la normativa antidiscriminatoria europea. La Cassazione, al contrario, ha escluso tale contrasto.

Legge n. 104, articolo 33

L’articolo 33, comma 5, della legge n. 104/1992, dispone che il lavoratore che assiste una persona con disabilità grave ha diritto, “ove possibile”, a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito e non può essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede. La Corte evidenzia il rilievo dell’inciso “ove possibile”, che impedisce di configurare la tutela come un diritto soggettivo assoluto e incondizionato: quella formula impone un bilanciamento tra interessi differenti, tutti meritevoli di tutela. Nel settore scolastico, infatti, la mobilità coinvolge un’organizzazione nazionale articolata su province e territori, con esigenze di copertura degli organici, distribuzione delle cattedre, rispetto dell’ordine delle operazioni e tutela delle aspettative di una pluralità di lavoratori. La precedenza prevista dalla legge, quindi, deve essere concretamente attuata tramite criteri trasparenti e predeterminati. La contrattazione collettiva rappresenta, in questo quadro, la sede fisiologica per disciplinare il conflitto tra esigenze contrapposte, graduando i diversi titoli di precedenza in relazione alla gravità della situazione, al rapporto familiare e alle concrete necessità assistenziali.

Sistema del contratto 2016: tutela sì, ma graduata

Il contratto collettivo oggetto della controversia non escludeva il caregiver dalla tutela, bensì, al contrario, prevedeva forme di protezione attraverso punteggi aggiuntivi, precedenze in alcune fasi della mobilità e, soprattutto, la possibilità di beneficiare della precedenza nelle assegnazioni provvisorie e nei trasferimenti infraprovinciali. La disciplina risultava più restrittiva, invece, per i trasferimenti interprovinciali definitivi. In tale ambito, la precedenza era riconosciuta ai genitori o al coniuge che assistono, rispettivamente, il figlio o l’altro coniuge con disabilità grave, mentre il figlio che assiste il genitore poteva beneficiare della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. La Corte considera differenziazione siffatta coerente con la struttura complessiva del sistema. Il trasferimento definitivo tra province diverse incide infatti sulla distribuzione nazionale del personale e sulla programmazione degli organici in modo più esteso rispetto a uno spostamento all’interno della stessa provincia. L’assegnazione provvisoria, per sua indole temporanea, consente invece una risposta più flessibile alle esigenze assistenziali, senza alterare stabilmente l’assetto della mobilità.

Caregiver non è categoria esclusa

Tra gli highlight della sentenza emerge il rapporto tra la graduazione delle precedenze e il divieto di discriminazione: per la Cassazione non è sufficiente constatare che una categoria di lavoratori riceva una tutela meno intensa rispetto ad altre per configurare una discriminazione. La disciplina del CCNL, osserva la Corte, non esclude il caregiver dal sistema di protezione, bensì modula l’intensità della tutela in relazione alla natura del rapporto assistenziale e alla complessità delle operazioni di mobilità. Il figlio che assiste il genitore, inoltre, può ottenere la precedenza in presenza di condizioni particolarmente rigorose, come l’impossibilità oggettiva del coniuge e degli altri figli di prestare assistenza e l’effettiva assunzione del ruolo assistenziale, documentata anche tramite la fruizione dei permessi previsti dalla legge. La logica è quella di verificare la concreta necessità dell’assistenza. Non ogni rapporto familiare, pur accompagnato dalla condizione di disabilità grave, determina automaticamente la medesima esigenza di ravvicinamento del lavoratore alla persona assistita.

Svolta europea, discriminazione e accomodamento ragionevole

La decisione si colloca anche nel solco degli interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Cassazione richiama la pronuncia dell’11 settembre 2025, causa C-38/24, relativa alla protezione del lavoratore caregiver, e quella del 12 marzo 2026, causa C-597/24, sul sistema nazionale di mobilità dei docenti con disabilità. La prima pronuncia ha riconosciuto che il lavoratore che assiste una persona con disabilità può rientrare nell’ambito della tutela contro la discriminazione associata alla disabilità. Il datore di lavoro può, pertanto, essere tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli, a condizione che non ne derivi un onere sproporzionato. La seconda ha invece ritenuto compatibile con il diritto UE un sistema di mobilità che accordi precedenza a determinati docenti disabili e faccia prevalere le operazioni infraprovinciali su quelle interprovinciali. La Cassazione insiste però sulla necessità di distinguere due piani diversi: da un lato, il divieto di discriminazione; dall’altro, l’attribuzione di specifici benefici nella mobilità. La protezione antidiscriminatoria non comporta automaticamente il diritto a una determinata misura organizzativa, come il trasferimento prioritario o la precedenza assoluta. Gli accomodamenti ragionevoli, inoltre, devono essere valutati sulla base della situazione concreta del singolo lavoratore. Non si tratta di una regola generale e astratta che imponga sempre lo stesso risultato, ma di una verifica individualizzata delle esigenze assistenziali, degli ostacoli incontrati dal lavoratore e delle possibili soluzioni praticabili.

Nuovo contratto 2025-2028

Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte riguarda il successivo contratto collettivo per la mobilità 2025-2028, che ha esteso la precedenza del figlio caregiver anche ai trasferimenti interprovinciali. Tale modifica, tuttavia, non dimostra che la precedenza fosse già imposta dalla legge nel precedente regime. Al contrario, secondo la Cassazione, proprio l’intervento successivo delle parti collettive conferma che l’estensione della tutela costituisce una scelta contrattuale innovativa. Se il diritto alla precedenza interprovinciale fosse già derivato automaticamente dall’articolo 33 della legge n. 104/1992, la novella del contratto avrebbe avuto una portata sostanzialmente priva di autonomia normativa. La decisione assume così un rilievo sistematico: l’evoluzione della contrattazione collettiva può ampliare le forme di protezione senza che ciò significhi necessariamente che la disciplina precedente fosse illegittima o discriminatoria.

Nessun diritto assoluto, ma tutela effettiva e bilanciata

La Sezione Lavoro chiude il ragionamento riaffermando che la tutela del caregiver non può trasformarsi in uno strumento capace di travolgere l’intero sistema dei trasferimenti: l’amministrazione deve rispettare imparzialità, buon andamento e trasparenza, adottando criteri predeterminati e conoscibili per bilanciare gli interessi dei diversi aspiranti alla mobilità. Il principio che emerge è dunque quello di una tutela effettiva, ma non assoluta. Il rapporto con la persona disabile, la gravità della situazione, l’effettivo ruolo assistenziale del lavoratore e le esigenze organizzative dell’amministrazione devono essere considerati all’interno di un sistema globale.

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