Precisa in sentenza la Corte d’Appello di Lecce (sentenza 13 ottobre 2026 n. 861) come debba ritenersi valido, per una modifica del luogo e delle modalità di esercizio di una servitù, unicamente un accordo formalizzato per iscritto, che rispetti le condizioni di cui all’art. 1350, n. 4, c.c.. In difetto di un tale accordo scritto, qualsiasi modifica è nulla, né tale risultato può ottenersi per fatti concludenti.
La forma dei contratti
Invero, ai sensi della richiamata disposizione codicistica, devono farsi per iscritto...

