Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col decreto pubblicato in G.U. del 17 marzo, completa il quadro normativo sulla micromobilità elettrica istituendo una piattaforma telematica dedicata al rilascio dei contrassegni identificativi da apporre sui monopattini a propulsione elettrica, obbligatori per la circolazione dal 16 maggio.
Un iter legislativo lungo sei anni
La regolamentazione dei monopattini elettrici in Italia si è caratterizzata per un iter legislativo complesso, principiato con la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, art. 1, comma 102) che aveva autorizzato per la prima volta la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la micromobilità elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, demandando a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative. La delega veniva messa a terra col Decreto MIT del 4 giugno 2019. Il Decreto MIT del 18 agosto 2022 ha invece fornito la nozione di “monopattino a propulsione prevalentemente elettrica” quale “veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile”, definendo gli standard tecnici applicabili. L’obbligo di identificazione è stato stabilito dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 75-vicies quater, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. m) della Legge n. 177/2024): i proprietari di monopattini elettrici hanno l’obbligo di richiedere un apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Decreto 27 giugno 2025 ha definito stampa e codici alfanumerici, mentre Decreto MIT del 6 ottobre 2025 n. 250, ha determinato il prezzo di vendita e le modalità di richiesta. Infine, il decreto del 6 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo scorso, ha chiuso il cerchio normativo disciplinando nel dettaglio il funzionamento della piattaforma telematica dedicata.
Il contrassegno, natura e funzione
Il contrassegno è un documento di identificazione del mezzo associato al suo proprietario, con caratteristiche fisiche precise: un adesivo plastificato, non rimovibile e non duplicabile, che reca una combinazione alfanumerica univoca assegnata alla singola unità. La sua apposizione sul monopattino costituisce, a decorrere dal 16 maggio 2026 (60mo giorno dall’entrata in vigore del decreto) condizione necessaria per la legittima circolazione su strada pubblica. Il contrassegno assolve una duplice finalità:
• consente l’identificazione del proprietario del mezzo,
• permette la verifica della copertura assicurativa da parte delle autorità abilitate ai controlli di polizia stradale, individuate dall’art. 12 del Codice della Strada: Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Provinciale. L’integrazione col sistema ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) avviene in modalità machine-to-machine con mutua autenticazione TLS, garantendo la verifica real time della copertura assicurativa associata a ogni contrassegno.
Il contrassegno identificativo non introduce ex novo l’obbligo di copertura assicurativa, già previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli. Il sistema delineato dal decreto si limita a rendere verificabile tale obbligo tramite l’integrazione con le banche dati dell’ANIA, consentendo alle autorità di accertare in via automatizzata la sussistenza della copertura assicurativa associata al monopattino.
La piattaforma telematica
La richiesta del contrassegno può avvenire solamente attraverso la piattaforma telematica istituita presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, accessibile tramite il Portale dell’Automobilista ovvero il Portale del Trasporto. Il decreto del 6 marzo individua tre categorie principali di richiedenti:
• i cittadini, che accedono tramite SPID di secondo livello o Carta d’Identità Elettronica;
• le imprese, che operano per il tramite del legale rappresentante o di soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, con verifica automatica dei dati societari tramite collegamento con il registro imprese di InfoCamere;
• gli studi di consulenza automobilistica (di cui alla Legge n. 264/1991), che possono presentare istanza per conto dei propri assistiti, previa acquisizione di apposita delega, operando quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativi alla propria utenza.
Disciplina peculiare viene riservata ai minorenni, nel time lapse i 14 e i 17 anni di età: la piattaforma è accessibile ai soli maggiorenni; tuttavia, il contrassegno può essere intestato al minore, a condizione che l’istanza sia presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale tramite apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000.
La procedura di rilascio, iter digitale e pagamento PagoPA
L’iter risulta interamente dematerializzato. Ecco i passaggi. A seguito dell’autenticazione, l’istante inserisce i propri dati anagrafici, che la piattaforma verifica real time tramite interoperabilità con l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ex art. 62 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005). Il pagamento deve essere effettuato col bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. Il richiedente opta, quindi, per la modalità di ritiro:
• presso un ufficio della Motorizzazione Civile, con prenotazione di data e orario,
• presso uno studio di consulenza automobilistica, al quale la piattaforma genera un codice di prenotazione da esibire allo sportello.
All’atto del ritiro viene registrata, attraverso la medesima piattaforma, l’associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno e il codice fiscale del proprietario.
Deterioramento, furto, cessione
Il decreto MIT disciplina anche le vicende che possono interessare il contrassegno a seguito del rilascio:
• in ipotesi di deterioramento il proprietario è tenuto a darne tempestiva comunicazione tramite la piattaforma. Il contrassegno viene cancellato e ne può essere richiesto uno nuovo;
• in ipotesi di furto o smarrimento, tanto del contrassegno quanto del monopattino, la denuncia presso le autorità competenti deve essere sporta entro 48 ore, in conformità all’art. 102 del Codice della Strada, con successivo caricamento del numero di protocollo sulla piattaforma.
Quanto alla cessione del mezzo, il cedente risulta obbligato a rimuovere il contrassegno e richiederne la cancellazione tramite la piattaforma; il cessionario dovrà avviare un nuovo iter di registrazione e ottenere un contrassegno ex novo. In tutte le ipotesi di cancellazione viene previsto il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione tramite PagoPA, con possibilità di istanza cumulativa per la cancellazione multipla.
La protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali viene condotto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003). Il MIT riveste la qualifica di titolare del trattamento, mentre gli studi di consulenza automobilistica e le autorità di polizia stradale operano quali titolari autonomi per i dati trattati nell’ambito delle rispettive competenze. Le misure di sicurezza adottate comprendono crittografia in transito e a riposo, autenticazione multifattore, sistemi IDS/IPS e pseudonimizzazione dei dati a seguito della cancellazione del contrassegno. I dati non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere favorevole con proprio provvedimento del dicembre scorso.
Deadline al 16 maggio 2026
Il decreto in disamina rappresenta l’ultimo tassello dell’iter normativo avviato oltre sei anni fa, che ha replicato a un’esigenza ineludibile: dotare la micromobilità elettrica di un sistema di identificazione e tracciabilità adatto alla sua diffusione capillare nelle aree urbane. La struttura, composta da piattaforma digitale, interoperabilità con le banche dati pubbliche, integrazione col sistema assicurativo, si allinea ai principi del Codice dell’Amministrazione Digitale e della protezione dei dati by design. I proprietari di monopattini elettrici sono quindi chiamati ad adeguarsi entro il 16 maggio 2026 (il termine è di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto). La circolazione senza contrassegno esporrà il proprietario alle sanzioni previste dal Codice della Strada, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 400 euro, con possibilità di riduzione in caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione. Resta, inoltre, fermo l’obbligo per i proprietari di dotarsi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile, la cui assenza comporta autonome sanzioni ai sensi della normativa vigente.

