La dichiarazione resa in udienza dal difensore - anche sostituto non munito di delega scritta - del decesso di una parte determina automaticamente l’interruzione del processo e fa decorrere il termine per la riassunzione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21336/2026, ribadisce che il contenuto del verbale d’udienza si presume legalmente conosciuto anche dalle parti assenti ingiustificatamente.

La ricorrente si era opposta a un decreto ingiuntivo con cui due avvocati chiedevano il pagamento dei compensi professionali e aveva anche domandato il risarcimento dei danni per presunta responsabilità professionale. Dopo la morte di uno dei legali, il giudizio era stato dichiarato estinto nei suoi confronti per tardiva riassunzione; la cliente ha impugnato la decisione, ma la Cassazione ha confermato che il termine decorre dalla dichiarazione del decesso resa in udienza.

Nel caso specifico, prosegue la Corte, la conoscenza legale dell’evento interruttivo si è avuta all’udienza del 29 giugno 2018, perché a quell’udienza la ricorrente avrebbe dovuto essere presente e la dichiarazione del delegato del difensore della controparte, anche se non munito di delega scritta, è stata resa regolarmente. E, prosegue, contrariamente a quanto sostenuto, non era necessaria l’allegazione del certificato di morte né la dichiarazione del legale costituito, bastando quella del delegato anche senza delega scritta. Infine, non era necessario neppure l’inserimento del verbale nel Polisweb ai fini della conoscenza del suo contenuto, “tenuto conto che gli obblighi di digitalizzazione e inserimento nel fascicolo telematico degli atti cartacei gravanti sulla Cancelleria non sono finalizzati alla conoscenza legale, ma soltanto ad un’ordinata raccolta e ricognizione del contenuto del fascicolo medesimo”.

Ragion per cui, continua la Cassazione, la Corte di appello, nel rigettare il ricorso, si è conformata all’orientamento secondo cui “l’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell’art. 300, comma 2, c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti”.

Con riferimento alla particolarità del caso concreto, la Terza sezione civile ha poi espresso il seguente principio di diritto: «la presunzione di conoscenza legale stabilita dall’art. 176, comma 2, c.p.c., presupponendo che l’udienza sia svolta nel contraddittorio integro tra le parti, ha valore generale, nel senso che si presume conosciuto dalla parte, ingiustificatamente assente, tutto ciò che è accaduto nell’udienza e risulta dal verbale sia con riferimento alle dichiarazioni di parte sia ai provvedimenti del giudice; da ciò consegue che la dichiarazione di morte resa in udienza, anche da difensore delegato, configura conoscenza legale dell’evento interruttivo non solo per le parti presenti ma anche per quelle ingiustificatamente assenti».

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