Civile

Multa annullabile se l’autovelox è “approvato” ma non “omologato”

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505 depositata oggi, con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso, confermano l’annullamento della sanzione per eccesso di velocità

di Francesco Machina Grifeo

È annullabile la multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox “approvato” ma non “omologato”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10505 depositata oggi, con la quale ha respinto il ricorso del comune di Treviso, ed ha chiarito che le due procedure hanno “natura e finalità” diverse e che l’approvazione è propedeutica alla omologazione, che è un accertamento di natura tecnica che non può essere in alcun modo aggirato.

Il caso era quello di automobilista multato per aver superato il limite di velocità (viaggiando a 97 km orari) su una strada tangenziale in cui era prescritto il limite di 90 Km orari, con accertamento eseguito a mezzo apparecchiatura RED & SPEED-EVO-L2 (matr. 179) installata in postazione fissa, di proprietà dell’Amministrazione comunale di Treviso.

Per la Seconda sezione civile che, per prima cosa richiama quanto scritto nel codice della strada, è condivisibile quanto affermato dal Tribunale laddove ha distinto i “due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche “natura necessariamente tecnica” proprio per “garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico”. Del resto, anche recentemente, la Cassazione (n. 3335/2024) ha affermato che il giudice è tenuto ad accertare se le verifiche “siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità”.

Né possono avere un’influenza sul piano interpretativo, a fronte della chiarezza della normativa primaria, le circolari ministeriali “evocate dal ricorrente”, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Al contrario, prosegue la decisione, “è evidente che l’art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione”.

Al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, “giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).

La Cassazione ha poi compensato le spese considerata la “novità della questione” “sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta all’esame di questa Corte, obiettivamente controvertibile (anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo) e di rilevante impatto pratico”.

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