Altro che mero “stigma sociale”, le mutilazioni genitali femminili integrano un atto di “violenza” fisica e psicologica e costituiscono una prova viva della condizione di “persecuzione o discriminazione” in cui le donne versano nel paese d’origine. Una simile formula, dunque, se utilizzata da un Tribunale per negare lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, integra una motivazione “erronea” oltre che “apparente”, essendo del tutto “apodittica, vacua, se non stereotipata, e priva di contenuto...

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