La Corte Ue con la sentenza sulla causa C-679/24 ha chiarito il regime della prescrizione del diritto del consumatore alla restituzione delle somme indebitamente versate in base a una clausola abusiva inserita in un contratto di mutuo bancario.
La vicenda nazionale
Nel febbraio 2008, un privato ha stipulato con un istituto finanziario ungherese, un contratto di mutuo ipotecario denominato in franchi svizzeri (Chf) e rimborsabile in fiorini ungheresi (Huf) per una durata di 360 mesi (vale a dire 30 anni). Il contratto conteneva una clausola che poneva interamente a carico del consumatore il rischio connesso all’apprezzamento della valuta estera rispetto a quella nazionale. Nel 2012 la banca ha poi risolto il contratto di mutuo a fronte di un ritardo nel pagamento della rata dando il via a un procedimento esecutivo nei confronti del consumatore.
Il cliente della banca ha perciò adito i giudici nazionali al fine di ottenere, in via principale, la dichiarazione di invalidità del contratto di mutuo, a causa dell’insufficienza delle informazioni fornite in merito al rischio di cambio. E come conseguenza dell’invalidità chiedeva il mantenimento degli effetti giuridici del contratto, una volta espunta la clausola relativa al rischio di cambio da considerarsi come mai apposta ab origine.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso in ragione della prescrizione della domanda volta a ottenere la decisione del giudice sulle conseguenze giuridiche della richiesta dichiarazione di invalidità del contratto. Il cliente ha quindi presentato appello facendo valere l’interpretazione già fornita dalla Corte di giustizia Ue sulla direttiva relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (articoli 1 e 7 della direttiva 93/13/Ce). L’interpretazione utilizzata in giudizio dal consumatore aveva chiarito che ai fini della restituzione di somme indebitamente versate sulla base di una clausola abusiva, nessun termine di prescrizione può essere opposto al consumatore che ignora il carattere abusivo di tale clausola inserita in un contratto di mutuo.
Applicazione della prescrizione
Il giudice a quo ha domandato alla Cgue in che modo debba essere calcolato il termine di prescrizione di cinque anni previsto dal diritto nazionale nel caso di un’azione con cui il consumatore chieda al giudice di trarre le conseguenze giuridiche dall’invalidità del contratto di mutuo.
Per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione, la Corte rileva che il diritto dell’Unione non consente agli ordinamenti nazionali di prevedere la decorrenza del termine prescrizionale a prescindere dalla presa di conoscenza del carattere abusivo della clausola del contratto. Quindi è illegittima un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale il consumatore può far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo solo entro un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data di conclusione di tale contratto, se, a tale data, non era o non poteva essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola contrattuale.
Il contraente debole
Conclude la Corte Ue facendo rilevare che il potere negoziale e il grado di informazione del consumatore sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli dell’altro contraente “professionista”. E data la lunga durata dei mutui ipotecari applicare la prescrizione quinquennale dalla conclusione del contratto renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio dei propri diritti da parte del consumatore, violando quindi il principio di effettività della tutela relativa.
Infine, non è legittimo neanche prevedere quale dies a quo della prescrizione né la data in cui il giudice supremo nazionale si sia pronunciato sul carattere abusivo delle clausole contrattuali inserite nei contratti conclusi con i consumatori né la data in cui la Corte Ue abbia adottato con sentenza l’interpretazione della direttiva applicabile in materia.
Dice, infatti, la Corte Ue che non si può pretendere da un consumatore medio “ragionevolmente attento e avveduto” che si tenga regolarmente informato sulle decisioni adottate dai giudici supremi nazionali o dalla Corte di giustizia. tenendo anche conto che le sentenze dei giudici dell’Unione europea che affermino il carattere abusivo di clausole particolari lasciano sistematicamente alla valutazione del giudice nazionale l’esame del caso concreto.
Da ciò deriva che anche la ripresa del decorso del termine di prescrizione dopo un periodo di sospensione deve essere accompagnata dalle stesse garanzie previste per la determinazione del dies a quo del termine. Per cui non è legittimo che alla data di adozione delle suddette decisioni scatti la ripresa del decorso della prescrizione dopo la sospensione.

