Mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità del contratto
Sul punto la giurisprudenza non è univoca e il tribunale di Piacenza sposa la soluzione indicata dalle Sezioni Unite
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità posto dall’articolo 38, II, Dlgs n. 385/1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né è posta a presidio della validità di esso, ma è elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale. Lo precisa il tribunale di Piacenza con la sentenza 515/2023.
Il fatto
Con la sentenza qui in esame il Tribunale di Piacenza permette all’interprete alcune...