Civile

Mutuo, la nullità di clausole indeterminate sospende l’esecuzione

Va precisato se gli interessi si calcolano in base all’anno civile o commerciale

di Michol Fiorendi

Stop all’esecuzione per il mancato pagamento di due rate di mutuo quando nel contratto non è precisato se il calcolo degli interessi avverrà considerando l’anno civile (di 365 giorni) o quello commerciale (di 360) e se mancano sia un criterio contrattuale, sia un prospetto predefinito di restituzione rateale del capitale che indichi quale metodo seguire (italiano, francese, tedesco o misto) e se la rata sarà costante, crescente o decrescente. Si tratta infatti di omissioni che portano alla nullità delle clausole contrattuali che disciplinano le modalità di rimborso del prestito. Da qui deriva la necessità di rivedere il piano di rimborso del mutuo. Lo ha chiarito il Tribunale di Udine, con l’ordinanza del 4 gennaio 2021.

Il caso riguarda una società che ha proposto opposizione, con richiesta di sospensione dell’esecuzione, al precetto notificato dalla banca creditrice per non aver pagato due rate di mutuo. Il Tribunale accoglie il ricorso e sospende l’esecuzione, dichiarando la nullità, per indeterminatezza/indeterminabilità, delle clausole contrattuali sulle modalità di rimborso del prestito.

Il giudice chiarisce infatti che quando la restituzione del capitale deve avvenire con tasso variabile, la modalità di ricalcolo degli interessi dovuti in ciascuna rata mensile non può essere fatta senza che le parti si siano prima accordate su tutti gli elementi necessari. In particolare con riferimento all’aspetto del days count convention, si può stabilire che i mesi siano tutti composti da 30 giorni e che un anno sia formato da 360 giorni (anno commerciale o 360/360). Ma esistono anche modalità alternative. Inoltre, nel contratto è spiegato solo che le prime due rate avranno importo totale costante, ma per il resto nulla è specificato (nemmeno con rinvio a un piano-tipo allegato) circa la quantità e al criterio di determinazione del capitale da restituire nelle future rate, quando il tasso di interesse sarebbe variato.

Afferma, inoltre, il Tribunale che «è noto che occorra prima di tutto stabilire che tipo di piano di ammortamento applicare alla restituzione del tantundem, e poi ricalcolare l’importo variabile della rata».

Nel caso esaminato, spiega il giudice, la conseguenza della nullità rilevata dovrebbe essere l’applicazione dell’articolo 117 commi 4 e 7 del Tub, da cui deriverebbe la necessità di rivedere completamente il piano del rimborso del mutuo. Dal “ricalcolo” emergerebbe che la società avrebbe già pagato un importo a titolo di interessi maggiore rispetto a quanto dovuto in applicazione della disposizione richiamata e che, alla data di intimata risoluzione del mutuo per inadempimento, non era inadempiente. Di qui la decisione di sospendere l’esecuzione e di avviare la causa di merito.

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