La Corte d’Appello di Catania (sezione I, sentenza 26 maggio 2026 n. 733) afferma, in punto di diritto, il principio per il quale il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo; esso, infatti, non è contrario né a norme di legge, né all’ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. Non può escludersi in astratto che la concessione di un mutuo cosiddetto “solutorio” possa nel singolo caso celare un...

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