La liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una situazione di estrema esposizione al pericolo, come il naufragio della Costa Concordia, richiede una motivazione coerente e rispettosa dei criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., non potendo il giudice d’appello procedere a riduzioni arbitrarie del quantum. È illogico affermare, da un lato, che la vittima abbia vissuto la paura che la sua vita potesse concludersi in quel momento, riconoscendo la gravità della sofferenza emotiva, e, dall’altro, ridurre drasticamente l’importo equitativamente liquidato sulla base di criteri contraddittori. In particolare, è intrinsecamente illogico considerare come fattore di diminuzione il timore per la propria incolumità e quello per la coniuge persa di vista nel buio del salone, circostanza che, semmai, avrebbe imposto un incremento del risarcimento.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27 giugno 2026 n. 22092.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi del Codice civile italiano.

Liquidazione del danno equitativa

La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale rappresenta uno strumento essenziale quando il pregiudizio non può essere quantificato attraverso parametri oggettivi o criteri tabellari standardizzati. Essa consente di attribuire un valore economico a esperienze soggettive come la paura, l’angoscia, la perdita di serenità, la compromissione della vita di relazione o la sofferenza interiore, che per loro natura sfuggono a misurazioni rigide.

L’equità, tuttavia, non è sinonimo di discrezionalità assoluta: richiede un percorso motivazionale rigoroso, fondato su elementi concreti, coerenti e verificabili. Il giudice deve individuare i fattori che incidono sulla gravità del pregiudizio, come l’intensità della sofferenza, la durata dell’esperienza lesiva, il contesto in cui essa si è manifestata, l’età della persona, la sua condizione soggettiva e la rilevanza degli effetti sulla vita quotidiana. La valutazione deve evitare automatismi e presunzioni, perché il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa: occorre una specifica allegazione del pregiudizio e una ricostruzione della sua effettiva incidenza sulla persona. L’equità opera quindi come criterio di integrazione, non di sostituzione, e deve mantenere un equilibrio tra personalizzazione del danno e uniformità di trattamento.

Una liquidazione equitativa corretta non può essere arbitraria né contraddittoria: deve rispettare la logica del caso concreto, evitare sproporzioni e garantire che il valore attribuito alla sofferenza sia adeguato, ragionevole e non frutto di scelte riduttive o amplificative prive di fondamento. In questo modo, l’equità diventa strumento di giustizia sostanziale, capace di riconoscere la complessità dell’esperienza umana senza rinunciare alla coerenza del sistema risarcitorio.

Il caso esaminato

La controversia nasce dal fatto che Tizio, passeggero a bordo della nave da crociera coinvolta nel noto naufragio avvenuto presso l’Isola del Giglio, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti durante le concitate ore dell’evento. In primo grado, il Tribunale territorialmente competente ha accertato la responsabilità della compagnia di navigazione, condannandola al pagamento di una somma complessiva pari a quasi 100.000 euro, riconoscendo sia il danno biologico accertato dal CTU, sia il danno esistenziale e il danno patrimoniale, oltre alle spese di lite. Il giudice ha invece respinto le domande proposte nei confronti delle altre società coinvolte nella costruzione e certificazione della nave.

In secondo grado, la Corte d’appello territorialmente competente, dopo aver riunito i giudizi, ha confermato il rigetto delle domande verso i terzi convenuti, ma ha accolto il gravame della compagnia di navigazione, rideterminando il risarcimento, ritenendo eccessiva la liquidazione equitativa operata dal Tribunale territorialmente competente. La Corte territorialmente competente ha qualificato la sofferenza vissuta dal passeggero come angoscia per la paura di morire, richiamando analogicamente la voce tabellare relativa alla percezione della morte imminente, ma ha poi ridotto l’importo sulla base di criteri ritenuti oggettivi, tra cui la durata dell’evento e la presenza della coniuge.

In sede di legittimità, la Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d’appello, rilevando l’intrinseca illogicità del percorso argomentativo: la riduzione del quantum è stata fondata su elementi che avrebbero dovuto, semmai, giustificare un aumento, come il timore per la propria incolumità» e quello per la coniuge persa di vista nel buio del salone.

La Suprema Corte ha affermato che la liquidazione equitativa deve rispettare i limiti dell’art. 1226 c.c. e consentire il controllo del ragionamento seguito, cosa non avvenuta nel caso di specie. Per tali ragioni, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per una nuova e coerente quantificazione del danno.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno 2026 n. 22092, interviene per chiarire che la liquidazione del danno non patrimoniale operata dalla Corte d’appello è viziata da illogicità intrinseca e da violazione dei criteri di equità di cui all’art. 1226 c.c.

La Corte di Cassazione rileva che il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che la vittima aveva vissuto la paura che la sua vita potesse concludersi in quel momento, ha poi ridotto drasticamente il quantum risarcitorio sulla base di argomentazioni contraddittorie. In particolare, la Corte d’appello territorialmente competente ha richiamato analogicamente la voce tabellare relativa alla percezione della morte imminente, quantificando il danno in un determinato importo utilizzando criteri non pertinenti, tra cui la durata dell’evento e il fatto che al timore per sé si fosse aggiunto quello per la coniuge persa di vista nel buio del salone.

La Cassazione osserva che tale circostanza avrebbe semmai giustificato un aumento del risarcimento, non una riduzione. La motivazione risulta dunque incoerente, fondata su parametri incongrui e tale da impedire il controllo del percorso logico seguito. La Suprema Corte ribadisce che la liquidazione equitativa non è un potere libero, ma deve rispettare criteri verificabili e non contraddittori, evitando quella anarchia equitativa che la stessa Corte d’appello dichiarava di voler scongiurare. Accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello territorialmente competente, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova e corretta quantificazione del danno secondo i principi indicati.

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