Civile

Ncc e bus turistici, su Ztl e preferenziali ultima parola ai Comuni

La Cassazione, sentenza n. 29598 depositata oggi, accoglie con rinvio il ricorso di una Coop perchè la norma era sospesa ma afferma che va comunque verificato il quadro regolamentare vigente

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di Francesco Machina Grifeo

Per gli autobus turistici, titolari di una licenza Ncc, non vi è un diritto incondizionato di accedere alle zone ZTL e alle corsie preferenziali. E ciò neppure nel periodo in cui la legge quadro di riforma, che prevedeva una serie di regole e comunicazioni per l’accesso, è stata sospesa. Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 29598 depositata oggi, accogliendo parzialmente il ricorso di una Coop ma chiarendo nel contempo che l’utilizzo delle “preferenziali” rimane comunque soggetto ai regolamenti dei singoli comuni che dunque potranno richiedere determinati adempimenti, come per esempio una specifica comunicazione prima dell’accesso.

Nelle fasi di merito sia il Gdp che il Tribunale di Roma avevano respinto l’opposizione alle sanzioni amministrative comminate con otto verbali per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici di Roma Capitale ed aver avuto accesso alla ztl senza la prescritta autorizzazione.

La II Sezione civile, dando continuità a quanto deciso dalle S.U. con la sentenza n. 17541/2023 ha affermato che il Tribunale di Roma ha sbagliato nel ritenere legittime le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 5-bis legge 21/1992 (introdotto dall’articolo 29 co. 1-quater Dl 207/2008 conv. con mod. in legge 14/2009), in quanto al momento della commissione degli illeciti nel 2015 la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previste dall’articolo 29 co. 1-quater, era sospesa.

Nel contempo, prosegue la Corte, “si impone di verificare, con accertamento di fatto spettante al giudice di merito, se le condotte contestate integrino altro illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 11 legge 15 gennaio 1992 n. 21 (nella formulazione precedente alla riforma di cui al d.l. 207/2008) che erano vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia della riforma medesima”.

Infatti, spiega la Cassazione, la tesi del ricorrente, in ordine al diritto ad accedere alla zona ZTL e alle corsie preferenziali senza limitazioni non può essere accolta, dovendosi dare continuità ai precedenti (Cass. n. 24827/2008 e Cass. n. 24942/2008) che hanno statuito - con riferimento alla disposizione dell’articolo 11 legge 21/1992 (nella formulazione vigente al momento della commissione anche dei fatti oggetto del presente giudizio secondo i principi posti dalle Sezioni Unite) - che il terzo comma (dell’articolo 11), laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato con il primo comma dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell’esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l’esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva, e anche a ulteriori adempimenti (quali il possesso di apparecchio ‘telepass’).

La sentenza è stata dunque cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, il quale, nell’accertare se le condotte contestate integrino o meno la violazione delle disposizioni dell’articolo 11, della legge n. 21 del 1992, e dei regolamenti comunali nella versione vigente all’epoca dei fatti di causa, dovrà verificare: da un lato, se le previsioni siano conformi alla normativa eurounitaria; dall’altro, l’incidenza, sulle condotte illecite eventualmente integrate, della sentenza n. 11636/2015 del Tar Lazio e delle ordinanze di sospensiva emesse nel corso dello stesso giudizio, anche con riguardo al ripristino della precedente autorizzazione e dei precedenti regolamenti. In quella decisione, infatti, il Tar (per come accertato dal Tribunale) “non ha annullato integralmente le delibere n. 379/2014 e n. 79/2015, così da escludere l’obbligo della preventiva comunicazione dell’ingresso in ztl da parte del titolare di licenza NCC, ma le ha annullate entro determinati limiti, fissati dalla stessa sentenza amministrativa”.

Di seguito il principio di diritto di recente espresso a Sezioni unite: «Il legislatore, con la disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 2016, ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1-quater d.l. n. 207/2008, inserito dalla legge di conversione n. 14/2009, posticipandola al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017). Le fattispecie introdotte con il predetto art. 29, comma 1-quater cit. non abrogano le previgenti ipotesi di cui agli artt. 3 e 11 legge quadro n. 21 del 1992, che vengono pertanto solo integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti al momento della commissione della violazione contestata».

Mentre gli articoli 3 e 11 così recitano: art. 3. Servizio di noleggio con conducente 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercìto a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. È tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive autorimesse. 5. I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio taxi, ove esercìto, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

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