Penale

Ne bis in idem e sistemi a doppio binario sanzionatorio: la Consulta traccia la strada per recepire i principi delle Corti Ue

Nota a sentenza, Corte Costituzionale 16 giugno 2022, n. 149

di Bianca Almacolle*

Con la sentenza n. 149 del 2022 , pubblicata il giorno 16 giugno, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p., "nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge".

Collocando la pronuncia in commento nel più ampio contesto dell'annosa questione della compatibilità dei sistemi a doppio binario sanzionatorio con il principio del ne bis in idem, appare immediatamente evidente il carattere dirompente di una sentenza che segna l'attesa presa di posizione sul punto da parte della Corte Costituzionale.

In estrema sintesi le coordinate della quaestio iuris: se, come sancito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la formale qualificazione di una sanzione come amministrativa non è sufficiente a far venir meno l'obbligo di osservare le garanzie previste per i procedimenti penali, tra cui il divieto di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per un idem factum, ne consegue che, qualora, al ricorrere dei c.d. Engel criteria, alla sanzione amministrativa debba essere riconosciuta natura sostanzialmente penale, l'irrogazione della sanzione amministrativa assume, in ossequio al principio del ne bis in idem, carattere ostativo rispetto all'inizio o alla prosecuzione di un procedimento penale per i medesimi fatti.

La cristallina logicità di tale conclusione si è tuttavia dovuta scontrare con le implicazioni pratiche di una lettura sostanziale del concetto di sanzione penale: implicazioni che, in particolare, hanno riguardato la materia tributaria, dove è ben frequente la sovrapposizione, al superarsi di determinate soglie, di sanzioni amministrative e sanzioni penali.

I principi di diritto affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza Grande Stevens and others v. Italy sono stati quindi ben presto mitigati da una serie di pronunce successive, con le quali le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo hanno condizionato l'operatività del principio del ne bis in idem nelle ipotesi di doppio binario sanzionatorio alla circostanza per cui tra i due procedimenti non sia ravvisabile una sufficiently close connection in substance and time che consenta di ritenere nel complesso proporzionata la duplice reazione dell'ordinamento.

Sin da subito, tuttavia, tale precisazione non è apparsa sufficiente a scongiurare i dubbi di compatibilità, con il principio del ne bis in idem nell'accezione sostanziale datagli dalle Corti europee, degli impianti sanzionatori a doppio binario previsti in numerosi ambiti del nostro ordinamento.

Molteplici sono state le occasioni in cui i giudici di merito hanno sollecitato, sul punto, un intervento della Corte Costituzionale: fino ad ora, tuttavia, alle ordinanze di rimessione alla Corte erano corrisposte altrettante dichiarazioni di inammissibilità delle questioni di legittimità sollevate - dichiarazioni che, secondo molti, celavano la volontà di eludere la questione in attesa dell'invocato intervento del legislatore (v. Corte Cost., sent. 12 maggio 2016, n. 102; Corte Cost., sent. 20 maggio 2016, n. 112 ; Corte Cost., sent. 24 gennaio 2018, n. 43 ; Corte Cost., sent. 15 luglio 2019, n. 222 ; Corte Cost., sent. 20 maggio 2020, n. 114 ). Ebbene, con la sentenza del 16 giugno 2022, n. 149, la Corte Costituzionale - rimasti inascoltati gli appelli al legislatore - ha finalmente affrontato la questione di legittimità dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui, nell'affermare il principio del ne bis in idem, ne relega l'operatività ai soli procedimenti formalmente qualificati come penali.

Nel caso di specie, il Tribunale di Verona, sezione penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in quanto si era trovato a dover giudicare della responsabilità penale di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 171 ter, primo comma, lett. b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , per avere, a fini di lucro, detenuto per la vendita e riprodotto abusivamente, presso la copisteria di cui il medesimo era titolare, opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito.

Accertato come al medesimo soggetto fosse già stata irrogata, per i medesimi fatti, la sanzione amministrativa prevista dall' art. 174 bis della legge n. 633 del 1941 , e appurato come non fosse in alcun modo possibile riscontrare, tra i due procedimenti penale e amministrativo, la sussistenza di una stretta connessione sostanziale e temporale, la Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., "nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge".

La Corte ha precisato come la questio iuris sottoposta al suo vaglio riguardasse la legittimità, con riferimento al principio del ne bis in idem, del meccanismo normativo disegnato dal legislatore nella specifica materia della protezione del diritto d'autore (e, in particolare, della sovrapposizione delle sanzioni, rispettivamente penale e amministrativa, previste dagli artt. 171 ter, primo comma, lett. b), e 174 bis, della legge n. 633 del 1941): conseguentemente, gli effetti diretti della pronuncia in esame non potranno che esplicarsi esclusivamente entro il perimetro della disciplina presa in considerazione.

A margine di tale precisazione, la Corte ha tuttavia affermato di essere ben consapevole di come il principio di diritto affermato con la sentenza in commento non possa considerarsi un rimedio idoneo, di per sé, a conferire razionalità complessiva al sistema, che consente comunque l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo, con conseguente duplicazione in capo all'interessato di costi sia personali che economici.

La Corte ha quindi rivolto un ennesimo appello al legislatore, affinché provveda a "rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte".

In conclusione, la sentenza n. 149 del 2022 ha segnato il tanto atteso riconoscimento, da parte della Corte Costituzionale, dell'incompatibilità dei sistemi a doppio binario sanzionatorio con il principio del ne bis in idem, così come declinato dalle Corti europee: per quanto la pronuncia sia destinata a spiegare i propri effetti concreti in un ambito ristretto, quale quello della tutela del diritto d'autore, non può dubitarsi che costituirà un precedente importante sul quale fondare ulteriori richieste di intervento indirizzate alla Corte, aventi a oggetto la legittimità costituzionale dei diversi sistemi a doppio binario sanzionatorio previsti dal nostro ordinamento.

*a cura di Bianca Almacolle, Studio Lipani Catricalà & Partners

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©