Negoziazione assistita, dalla condizione di procedibilità alle cause di esclusione
La selezione delle più recenti sentenze di merito in materia di negoziazione assistita
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
• Tribunale di Parma, Sezione I civile, sentenza 31 luglio 2021, n. 1079 - Giudice Nastri
La decisione, resa in tema di negoziazione assistita, afferma che non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda la condotta dell'attore che proponga alla controparte la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge, non essendo previsto alcun incontro tra le parti, viene ridotto a un puro formalismo.
LA MASSIMA - Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Parte attrice - Proposta di stipula della convenzione - Inserimento di una clausola che riduce l'incombente prescritto dalla legge ad un puro formalismo - Avveramento condizione di procedibilità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, la condotta di parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure, come nel caso di specie, proponga la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo, con la conseguenza che la condizione di procedibilità non può considerarsi avverata
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento somme reclamate da un ex coniuge nei confronti dell'altro quale contributo per le spese straordinarie sostenute per la prole, il giudice d'appello, accogliendo l'impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda avanzata dall'appellata: nella circostanza, infatti, pur a fronte dell'adesione all'invito espresso dal convenuto, aveva fatto seguito l'invio, da parte del difensore dell'attrice di un atto di convenzione di negoziazione assistita, in cui veniva che la procedura doveva intendersi esaurita per effetto del mero decorso del termine di 40 giorni, senza lo svolgimento di alcun incontro tra le parti).
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• Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 23 aprile 2021, n. 230 – Giudice Morabito
La pronuncia, resa in tema di negoziazione assistita, precisa che ove la procedura venga disposta dal giudice in corso di causa, deve ritenersi idonea al fine di realizzare la condizione di procedibilità della domanda la comunicazione dell'invito rivolta anche al solo difensore a mezzo del quale la parte sta in giudizio.
LA MASSIMA - Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Procedura disposta dal giudice in corso di causa – Comunicazione dell'invito al difensore della parte costituita – Idoneità al fine dell'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio. (Cpc, articolo 84; Dl, n. 132/2014, articoli 3 e 4)
In tema di negoziazione assistita, ove la procedura venga disposta dal giudice in corso di causa, deve ritenersi idonea al fine di realizzare la condizione di procedibilità della domanda la comunicazione dell'invito rivolta anche al solo difensore a mezzo del quale la parte sta in giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda diretta all'accertamento ed alla declaratoria dell'inefficacia di un contratto preliminare di compravendita immobiliare con conseguenti statuizioni, il giudice adito ha ritenuto infondata la domanda di improcedibilità del giudizio formulata nelle conclusioni da parte convenuta per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, precisando inoltre che parte attrice aveva in precedenza espletato anche il tentativo di mediazione ex Dlgs n. 28/2010, non riscontrato ex adverso).
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• Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 20 agosto 2021, n. 814 - Giudice Masetti
In tema di negoziazione assistita, la pronuncia afferma che, ove, dopo l'invito ad aderire alla procedura formulato dall'attore ed accettato dal convenuto, entrambe le parti abbiano omesso di dare ulteriore impulso alla procedura medesima, si determina una situazione di reciproca inerzia idonea comunque a realizzare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, posto che la legge fissa un periodo di tempo massimo - tre mesi - per il completamento delle attività finalizzate alla soluzione in via amichevole della controversia.
LA MASSIMA - Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità della domanda - Invito dell'attore accettato dal convenuto - Successiva condotta inerte tenuta da entrambe le parti - Condizione di procedibilità della domanda - Avveramento - Sussistenza. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, ove, dopo l'invito ad aderire alla procedura formulato dall'attore ed accettato dal convenuto, entrambe le parti abbiano omesso di dare ulteriore impulso alla procedura medesima, si determina una situazione di reciproca inerzia idonea comunque a realizzare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, posto che la legge fissa un periodo di tempo massimo - tre mesi - per il completamento delle attività finalizzate alla soluzione in via amichevole della controversia (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto l'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto a motivo del mancato esperimento della negoziazione assistita).
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AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE
• Tribunale di Milano, Sezione II civile, sentenza 21 luglio 2021, n. 6370 - Giudice Paluchowski
La decisione chiarisce che, applicandosi anche all'azione revocatoria fallimentare la negoziazione assistita, l'invito alla stipulazione della procedura è idoneo a determinare l'interruzione del termine di decadenza previsto per la proposizione dell'azione de qua.
LA MASSIMA - Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Ambito di applicazione - Azione revocatoria fallimentare - Applicabilità - Sussistenza - Invito alla stipulazione della procedura - Interruzione del termine di decadenza - Idoneità. (Rd n. 267/1942, articoli 67 e 69-bis; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 8)
La procedura di negoziazione assistita si applica all'azione revocatoria fallimentare essendo quest'ultima uno strumento di tutela essenzialmente riferito a rapporti patrimoniali ordinari, in quanto tali disponibili e transigibili. Ne consegue che l'invito alla stipulazione della procedura è idoneo a determinare l'interruzione del termine di decadenza previsto per la proposizione dell'azione de qua.
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MANCATA RISPOSTA ALL'INVITO
• Tribunale di Vicenza, Sezione I civile, sentenza 5 luglio 2021, n. 1382 – Giudice Lamagna
La decisione afferma che la mancata risposta di parte convenuta all'invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura di negoziazione assistita onde definire in via conciliativa la controversia non costituisce presupposto per ottenere la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ.
LA MASSIMA - Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura – Mancata risposta di parte convenuta – Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la mancata risposta di parte convenuta all'invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura onde definire in via conciliativa la controversia non costituisce presupposto per ottenere la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, il giudice adito, premesso che la responsabilità aggravata ex articolo 96 cod. proc. civ. esige comunque l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), ha respinto la richiesta di condanna avanzata dall'attore nei confronti delle convenute, anche in anche in considerazione della fondatezza delle eccezioni e prospettazioni avanzate in giudizio da quest'ultime). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405).
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PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA PROCEDURA
• Tribunale di Tivoli, Sezione civile, sentenza 14 luglio 2021, n. 1071 – Giudice Ottoni
In tema di negoziazione assistita, la decisione, in omaggio al principio di effettività della procedura, afferma che non realizza la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condotta di parte attrice che, dopo aver invitato controparte ad aderire e stipulare la convenzione, pur a fronte dell'accettazione di quest'ultima, abbia poi dichiarato, tramite il proprio difensore, il proprio diniego alla prosecuzione del tentativo.
LA MASSIMA - Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda - Inerzia o rifiuto dell'attore di dar corso alla procedura pur a fronte dell'adesione di controparte all'invito – Improcedibilità del giudizio – Sussistenza – Fondamento. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, il tentativo di espletare la procedura deve essere effettivo al fine di realizzare la condizione di procedibilità della domanda, traducendosi tale effettività, nel concreto, in primo luogo in un atteggiamento fattivo dell'attore, posto che le norme stesse riconoscono invece al convenuto la facoltà di non aderire o rimanere inerte. Ne consegue che non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condotta di parte attrice che, dopo aver invitato la controparte ad aderire e stipulare la convenzione, pur a fronte dell'accettazione di quest'ultima, abbia poi dichiarato, tramite il proprio difensore, il proprio diniego alla prosecuzione del tentativo. Infatti, la disciplina in esame (cfr., articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) non contempla, diversamente da quanto previsto per il convenuto, un'ipotesi di realizzazione "fittizia" della condizione di procedibilità rimessa all'inerzia o al rifiuto dell'attore, in quanto ciò equivarrebbe a rendere meramente facoltativo l'esperimento della procedura di risoluzione alternativa della controversia, di fatto vanificando completamente la "ratio" dell'istituto (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda attorea accogliendo l'eccezione preliminare di improcedibilità, avanzata da parte convenuta ed attrice in riconvenzionale in ragione del diniego di parte attrice medesima di presenziare al primo incontro di negoziazione assistita, dopo aver curato l'instaurazione del relativo procedimento su ordine giudiziale).
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I TERMINI NELLE CONTROVERSIE STRADALI
• Tribunale di Firenze, sezione II civile, sentenza 24 maggio 2021 n. 1401 – Giudice Donnarumma
La decisione, resa nell'ambito di un giudizio d'appello avente a oggetto l'azione di risarcimento danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, precisa che il termine previsto dall'art. 145 del Codice delle Assicurazioni, prima del decorso del quale non è possibile agire in giudizio, si riferisce all'esercizio dell'azione e non già all'istanza di negoziazione assistita che ben può pertanto essere esperita prima che sia trascorso lo "spatium deliberandi" ivi previsto.
LA MASSIMA -Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Azione di risarcimento danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale – Codice delle Assicurazioni – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti – Proponibilità dell'azione di risarcimento – Limiti temporali – C.d. "spatium deliberandi" – Ambito di applicazione – Istanza di negoziazione assistita – Applicabilità – Esclusione. (Dlgs 209/2005, articoli 145 e 148; Dl 132/2014, articolo 3)In caso di controversia avente a oggetto la domanda di risarcimento danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, il termine previsto dall'articolo 145 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), prima del decorso del quale non è possibile agire in giudizio, si riferisce, con evidenza, all'esercizio dell'azione e non già all'istanza di negoziazione assistita, che ben può pertanto essere esperita prima che sia trascorso lo "spatium deliberandi" previsto dalla citata disposizione.(Nel caso di specie, in cui, in sede di gravame, è stata riformata la sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure aveva dichiarato improponibile la domanda attorea sulla base di un'interpretazione degli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209/2005 censurata dall'appellante, il giudice dell'impugnazione ha ritenuto destituita di fondamento l'affermazione contenuta nella pronuncia gravata secondo cui l'istanza di negoziazione assistita era stata inviata dall'appellante prima della decorrenza dei termini di legge).
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CONTROVERSIE ESCLUSE
• Tribunale di Bologna, Sezione II civile, sentenza 12 luglio 2021, n. 1652 – Giudice D'Orazi
La pronuncia, resa in sede di appello, afferma che è esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina dettata per la negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, la controversia avente ad oggetto l'azione con la quale un avvocato chieda il pagamento degli onorari per l'attività processuale svolta in occasione di un'udienza relativa ad un procedimento penale instaurato nei confronti del proprio assistito.
LA MASSIMA - Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Controversie – Ambito di applicazione – Casi di esclusione – Obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Azione del difensore per il pagamento degli onorari dovuti per l'attività processuale svolta in occasione di un'udienza penale – Assoggettamento alla procedura conciliativa – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 353 e 354; Dlgs, n. 206/2005, articolo 3; Dl, n. 132/2014, articolo)
In tema di negoziazione assistita, è esclusa dall'ambito di applicazione della relativa disciplina ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la controversia avente ad oggetto l'azione con la quale un avvocato chieda il pagamento degli onorari per l'attività processuale svolta in occasione di un'udienza relativa ad un procedimento penale instaurato nei confronti del cliente. Infatti, se l'attore, a fronte della prestazione d'opera intellettuale professionale – di tipo forense – resa, assume l'indubbia qualità di "professionista", il cliente, parimenti, assume la qualità di "consumatore" agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale
(Nel caso di specie, il giudice d'appello, nel ritenere infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellante per mancato esperimento della negoziazione assistita, ha osservato che, pur a ritenere comunque l'obbligatorietà della procedura, trattandosi di appello, non ricorre l'ipotesi di regressione del processo, stante i tassativi casi previsti dagli articoli 353 e 354 cod. proc. civ.).
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• Tribunale di Milano, Sezione V civile, sentenza 16 agosto 2021, n. 6981 - Giudice Pertile
La decisione specifica che l'espressa previsione legale dell'esclusione della procedura con riferimento al procedimento monitorio, inclusa la fase di opposizione, copre anche le eventuali domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione.
LA MASSIMA - Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Casi di esclusione - Procedimento monitorio - Ambito di operatività - Domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione - Inclusione. (Cpc, articoli 36, 633 e 645; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, poi convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nell'escludere espressamente dall'ambito di applicazione della procedura i "…procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione…" implica che la procedura medesima non sia obbligatoria neppure per le eventuali domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione
(Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni professionali, il giudice adito ha rigettato l'eccezione con la quale la convenuta opposta aveva eccepito l'improcedibilità delle domande riconvenzionali - poi parzialmente accolte - spiegate dall'attrice opponente a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria).