Il Tribunale di Santa Marica Capua Vetere (sentenza 1° luglio 2026, n. 2642) afferma in sentenza il principio di diritto per cui quando il Giudice ordina la negoziazione in corso di causa, questa si inserisce come una parentesi all’interno di un processo già pendente, con la conseguenza che si applica la regola generale stabilita dall’art. 170, I, c.p.c. secondo cui “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”.

Negoziazione in corso di lite

In altre parole, quando la negoziazione - quale istituto volto alla definizione stragiudiziale della controversia - viene esperita in pendenza di lite e in esecuzione di un ordine del Giudice, unico soggetto tecnico deputato a ricevere l’atto e ad interloquire con il proprio assistito è il difensore; con la conseguenza che l’invito notificato direttamente alla parte (già munito di difesa tecnica) deve essere considerato effettuato invalidamente, in violazione del disposto codicistico.

In particolare, L’art. 3, I, D.L. n. 132/2014 non chiarisce se l’invito debba essere inoltrato al procuratore costituito della parte, o, piuttosto, alla medesima personalmente, limitandosi esso a stabilire che il Giudice, quando rileva che la negoziazione assistita non è stata svolta, assegna alle parti il termine di giorni quindici per la comunicazione dell’invito.

Il cennato invito deve essere comunicato al procuratore costituito, anziché alla parte personalmente, ciò conformemente ad un’interpretazione più aderente al dato letterale, ai sensi dell’art. 12 preleggi.

Anche secondo un’interpretazione teleologica del dato normativo e muovendo dall’assunto che l’invito in corso di causa rivolto alla parte personalmente non consente a quest’ultima, se non tramite il suo difensore costituito, di sollevare eventuali eccezioni in merito all’invito stesso, non si comprende, accedendo alla tesi opposta, la ragione per la quale, essendo la parte già domiciliata presso il medesimo, debba ricevere una comunicazione presso il proprio domicilio per poi successivamente inoltrarla al suo difensore.

Sostenere l’inidoneità della comunicazione al difensore nel domicilio eletto significa quindi sconfessare uno specifico mezzo prescelto dal Legislatore di notifica e comunicazione di tutti gli atti endoprocessuali alla parte, senza contare che il difensore ha altrettanto specifici obblighi deontologici di comunicazione al cliente degli atti che riceve per suo conto nel domicilio eletto, evenienza che concorre ad integrare la ratio della citata disposizione codicistica (art. 170).

Il domicilio digitale

Per principio generale, poi, seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE. Valga sul punto il seguente principio di diritto: il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. n. 221/2012, (smi), corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (INI-PEC).

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