Rassegne di Giurisprudenza

Nel caso di condotte violente anche se finalizzate a educare deve escludersi la configurabilità del meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione

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a cura della Redazione Diritto

Reati contro la famiglia - Azioni violente sul piano fisico e psicologico - Finalizzate all'educazione - Reato di abuso dei mezzi di correzione o di di sciplina - Esclusione - Reato di maltrattamenti - Artt. 572 e 61, n. 11, c.p. - Configurabilità.
Condotte sistematicamente violente sul piano fisico e psicologico anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell'ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti. In altri termini, esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina qualunque forma di violenza fisica o psichica, anche se sostenuta da animus corrigendi; le condotte connotate da modalità aggressive sono quindi incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minorenne.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza. 8 giugno 2023 n. 24876

Violenza fisica - Psichica - Animus corrigendi - Potere educativo - Esercizio - Abuso - Non sussiste - Maltrattamenti - Valutazione.
L'uso di violenza fisica o psichica anche mosso da un apparente animus corrigendi è in assoluto contrasto con il concetto di eccesso nell'uso di mezzi di correzione o disciplina, dal momento che siffatte condotte poste in essere nei confronti non possono essere qualificate come educative. Di talché, accertata la materialità delle condotte il giudice deve valutarne l'intensità e l'abitualità proprie del reato di maltrattamenti in famiglia ovvero la riconducibilità ad altre fattispecie criminose.
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza. 27 aprile 2023 n. 17558

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Abuso dei mezzidi correzione e di disciplina - In genere - Rapporti tra maltrattamenti verso i minori e abuso dei mezzi di correzione - Uso sistematico di violenza fisica e morale - Intento educativo - Rilevanza ai fini della configurabilità del meno grave delitto di abuso dei mezzi di correzione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi", deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integri il delitto di maltrattamenti la condotta di sistematico ricorso ad atti violenti tenuta dal ricorrente nei confronti dei figli minori della propria convivente, a nulla rilevando il preteso intento educativo).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 30 aprile 2019 n. 17810

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - In genere - Trattamento di un minore - Uso sistematico della violenza - Finalità di correzione - Delitto di cui all'art. 571 cod. pen. - Esclusione - Delitto di maltrattamenti - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (Fattispecie relativa a ripetersi di violenza commessi dall'agente nei confronti del figlio, con lo scopo dichiarato di insegnargli "come stare al mondo").
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 21 settembre 2012 n. 36564