Lo scontro fisico di piazza motivato da contrapposizione politica non è di per sé animato da futili motivi per cui la specifica aggravante viene meno. Al contrario l’aggravante dell’aver agito tra più persone riunite va valutata parcellizzando le singole condotte che hanno realizzato l’aggressione politica per quanto reciproca.
Infatti, ogni singolo aggredito se contrapposto a più persone che agiscono unitariamente subisce un’ulteriore e maggiore compressione della propria difesa anche se poi materialmente le lesioni personali gli vengono inflitte da una sola di loro.
Così la Cassazione penale - con la sentenza n. 37174/2026 - ha accolto parzialmente il ricorso del procuratore che lamentava il mancato riconoscimento delle due aggravanti nell’ambito di uno scontro studentesco originato dall’attività di volantinaggio davanti una scuola interrotta dalla fazione politica contrapposta del liceo.
La decisione del giudice di escludere le due aggravanti aveva comportato la non procedibilità dell’azione penale.
Più persone riunite
La Cassazione ritiene che l’aggravante dell’aver agito tra più persone non poteva essere esclusa solo perché nell’ambito dei tafferugli da cui erano derivate le lesioni personali - in danno dei liceali che si opponevano al volantinaggio davanti la propria scuola - vi erano state aggressioni condotte da singoli.
Ciò che infatti integra la suddetta aggravante è la predisposizione di un gruppo che minaccia l’incolumità delle persone e a nulla vale sottolineare che l’aggressione politica in taluni frangenti era stata consumata singolarmente. Ciò che rileva è l’effetto di minorata difesa in cui si trova l’aggredito che sia minacciato da più persone che agiscono unitamente. Non conta come già detto che poi tutti i componenti del gruppo abbiano concretamente agito la violenza sulla vittima. L’aggravante non è esclusa neanche dal fatto che la stessa singola vittima nell’ambito dello scontro sia ella stessa parte di un gruppo di persone. Infine, la Cassazione avverte di fare attenzione a non sovrapporre l’aggravante in esame con il concorso di persone nel reato, che è partecipazione o sostegno alla commissione di un reato agito da altri. Ovviamente non scatta l’aggravante per la condotta posta in essere da un solo soggetto verso più aggrediti.
I futili motivi
La futilità del motivo coincide invece con la commissione di un reato quale mera occasione per dare sfogo a un impulso criminale. Sul punto la Cassazione dà “dignità” - cioè ne esclude la futilità - alla finalità politica dell’azione quale motivo insito nell’animo umano al pari dell’impulso passionale o della protezione dei beni economici.
La valutazione è contenuta nella parte finale della decisione di legittimità che afferma: “secondo un giudizio di comune esperienza, nell’immaginario sociale e, dunque, individuale, la motivazione politico-ideologica può essere percepita come un fattore di contrapposizione, e, anzi, come si è affermato nella sentenza citata dal giudice di merito, il movente politico-ideologico è riconducibile a una delle più frequenti ragioni generatrici di contrasto violento fra le persone (al pari della passione amorosa e dell’interesse economico) e, quindi, non può essere considerato un futile motivo, almeno di regola, e in difetto di ulteriori elementi caratterizzanti la specifica fattispecie, nel caso concreto non sussistenti, non ravvisandosi, per quanto descritto dalla sentenza impugnata nella ricostruzione dei fatti - né in astratto né in concreto - quei caratteri di banalità e irrisorietà che, secondo la coscienza sociale, rendono il movente delittuoso un mero pretesto per commettere un reato di sproporzionata gravità”.

