In caso di sinistro commesso da un neopatentato, messosi alla guida di un veicolo di potenza superiore a quella prevista, l’assicurazione non può rivalersi verso il proprietario dell’auto, sostenendo che il ragazzo non era “abilitato alla guida”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza 13834 depositata oggi, accogliendo il ricorso del proprietario dell’auto contro la sentenza della Corte di appello che aveva dato ragione a Generali riconoscendo alla compagnia il diritto di rivalsa per mezzo milione di euro.
Il neopatentato, al volante di una Volkswagen Golf con rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kilowatt per tonnellata, superiore ai limiti per i conducenti con patente conseguita da meno di 12 mesi, provocò un incidente mortale (nel 2012). L’assicurazione, dopo aver risarcito i familiari della vittima per oltre un milione di euro, agì in rivalsa contro il proprietario dell’auto sostenendo che la polizza escludeva la copertura per i sinistri causati da persone “non abilitate alla guida”.
Il Tribunale di Verbania e poi la Corte d’appello di Torino diedero ragione alla compagnia, ritenendo che la previsione contrattuale secondo cui la copertura assicurativa era inoperante nel caso di sinistri causati da persone non abilitate alla guida “ai sensi delle disposizioni in vigore”, comprendesse anche l’ipotesi del neopatentato postosi alla guida d’un veicolo di potenza superiore, condotta non consentita dall’art. 117, comma 2-bis, cod. strad., nel testo applicabile ratione temporis.
Al contrario per il ricorrente l’espressione contenuta nella clausola si sarebbe dovuta interpretare nel senso che la copertura era esclusa nel solo caso di inesistenza della patente di guida (perché mai conseguita o perché sospesa, revocata o scaduta), e non anche nel caso di guida, da parte di persona munita di patente, di un veicolo per il quale la legge prescriva il possesso della patente da almeno un anno.
E la Terza sezione civile gli ha dato ragione. Per la Cassazione, infatti, il guidatore era in possesso d’una patente corrispondente al “tipo di veicolo” condotto, e cioè un “autoveicolo di massa non eccedente 3,5 tonnellate”. Fatto che impedisce di ritenere che al momento del fatto fosse persona “non abilitata alla guida”. Del resto, in questo senso depone anche il “cospicuo divario tra la sanzione prevista per la guida senza patente (ammenda fino a 9.032 euro) e quella per la guida di veicoli di potenza superiore a 55 kw/t da parte di neopatentati (sanzione amministrativa fino a 660 euro)”.
La “mancanza di abilitazione alla guida”, dunque, ricorre solo in caso di mancanza della patente, perdita di validità o guida di un veicolo per cui serve una patente di categoria diversa. Non rientra invece in questa ipotesi il neopatentato che conduce un’auto troppo potente, perché il mezzo resta comunque compatibile con la patente presa. “Un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t – scrive la Corte - non è un mezzo ‘di tipo diverso’ rispetto a quelli la cui guida è consentita dalla patente “B”.
E l’inapplicabilità di clausole analoghe a quella oggi in esame è stata già affermata dalla Corte: a) nel caso di violazione, da parte di conducente munito di c.d. “foglio rosa”, del divieto di trasportare passeggeri su ciclomotori; b) nel caso di guida, da parte di persona disabile, di veicolo privo delle dotazioni prescritte dalla legge per la guida da parte di persone con disabilità.
In definitiva, la Cassazione ha affermato i seguenti principi: “Il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione nell’eventualità suddetta”.
“La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.”.
Anche se oggi la disciplina per i neopatentati è più severa — i limiti di potenza valgono per tre anni e consentono la guida di veicoli fino a 75 kW/t e 105 kW complessivi — seguendo il ragionamento della Cassazione, la violazione di tali limiti non equivarrebbe a una “guida senza patente”, trattandosi comunque di un veicolo compatibile con la patente B.

