La clausola inserita in un contratto di assicurazione della Rca, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Così l'ordinanza 13834 del 2026
LA MASSIMA
Assicurazione - Contro i danni - Contratti - Responsabilità civile automobilistica - Casi di esclusione della garanzia - Sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida" - Interpretazione della clausola contrattuale - Articolo 1370 Cc - Applicabilità - Fondamento. (Cc, articolo 1370)
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della Rca, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'articolo 1370 del codice civile.
La necessità di chiarezza all’interno del contratto torna centrale perché le contraddizioni, le ambiguità lessicali o semantiche si ritorcono contro l’assicuratore, che paga il prezzo della propria “insipienza scrittoria”. È un principio giuridico elaborato, ormai dieci anni fa, dalla Suprema corte nella sentenza n. 668/2016, ripreso di recente nell'ordinanza n. 13834 del 12 maggio scorso che ancora una volta interpreta un contratto mal scritto a favore del soggetto debole della catena distributiva...


