In materia di pubblici contratti, l’illecito professionale non può mai fondare un’esclusione automatica, ma soltanto un’estromissione disposta all’esito del contraddittorio procedimentale, nel corso del quale l’operatore deve essere ammesso a dimostrare l’insussistenza o la scarsa gravità della causa di esclusione, ovvero l’adozione di adeguate misure di self-cleaning, da valutarsi non solo per le gare future ma anche per quelle in corso (artt. 95, comma 1, lett. e), 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023...
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