Tra le altre misure anti-Covid-19, l’articolo 3 del Dl 1/2022 – frutto di una lunga trattativa politica nel corso dell’ultimo consiglio dei ministri – estende dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022 l’obbligo di possesso (e di esibizione, a richiesta) del Green pass “base” (quindi rilasciabile anche mediante test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo: vedi articolo 9, comma 2, del Dl 52/2021, come convertito) in tutto il territorio nazionale, anche in zona bianca, a coloro che accedono ai seguenti servizi o attività:
a) servizi alla persona (quali parrucchiere, barbiere, estetista, eccetera);
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con successivo Dpcm – da emanarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Dl – per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (in questo caso la misura si applicherà a decorrere dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del Dpcm se successiva);
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e delle carceri minorili.
Estensione dell’impiego del Green pass base ai servizi alla persona e pubblici uffici (Dl 1/2022, articolo 3)
Per espressa eccettuazione normativa, il green pass base non è richiesto, in ambito giudiziario, ai testimoni e alle parti del processo.
Impiego delle certificazioni verdi in ambito giudiziario
Di contro, per espressa aggiunta normativa ora operata dall’articolo 3 del Dl 1/2022 in seno al comma 4 dell’articolo 9-sexies del Dl 52/2021, come convertito, la certificazione verde base è richiesta, oltreché ai giudici popolari, ai difensori, ai consulenti di parte, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia.
Mediante l’innesto di un nuovo comma 8-bis all’articolo 9-sexies del Dl 52/2021, come convertito – si specifica infine che l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 «non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento» .
Modifiche in tema di contratti lavorativi in sostituzione dei lavoratori assenti
In sostituzione del comma 7 dell’articolo 9-septies del Dl 52/2021, in tema di contatti lavorativi in sostituzione si prevede infine che nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del dipendente conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Obbligo di FFP2 per impianti sciistici (Ministero salute, ordinanza 7 gennaio 2022)
A latere del Dl 1/2022, con successiva ordinanza del 7 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 5/2022, il ministero della salute ha poi prorogato fino al 31 marzo 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 di cui all’articolo 4, comma 2, del Dl 221/2021 per l’accesso e l’utilizzo degli impianti di risalita, tenuto anche conto dei livelli di fruizione degli stessi per la stagione turistico-invernale in corso.
L’obbligo di mascherina FFP2 continua ad applicarsi, anche in zona bianca e fino a cessata emergenza sanitaria, alle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
La violazione dell’obbligo in questione, in forza del richiamo al succitato articolo 4, comma 2, del Dl 221/2021, è sanzionata con la pena pecuniaria da 400 a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 4 del Dl 229/2021 che, a sua volta, fa rinvio all’apparato sanzionatorio previsto, in via generale, dall’articolo 4 del Dl 19/2020, come convertito.

