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Niente interessi se nel contratto di credito al consumo mancano informazioni essenziali

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In un contratto di credito al consumo, il mancato inserimento da parte del creditore di determinate informazioni essenziali può essere sanzionato con la decadenza dal diritto agli interessi e alle spese. Lo ha stabilito oggi la Corte di Giustizia Ue con la sentenza nella causa C-42/15 rilevando che una sanzione del genere è ammessa «se la mancanza di tali informazioni non consenta al consumatore di valutare la portata del suo impegno contrattuale». La sentenza si riferisce a un caso slovacco.

Il caso - Nel giugno 2011, la banca Home Credit Slovakia concesse alla signora Klara Biroova un finanziamento di 700 euro senza indicare con precisione nel contratto di credito alcune informazioni relative al prestito, il tasso annuo effettivo globale (Taeg). Il contratto prevedeva che anche le condizioni generali del creditore fossero parte integrante del contratto. Al momento della conclusione del contratto, Bi'ro'ova' ha dichiarato di aver letto e compreso le condizioni generali senza averle però sottoscritte. Dopo aver versato due rate, Bi'ro'ova' ha cessato di rimborsare il credito per cuila Home Credit Slovakia ha proposto nei suoi confronti un ricorso dinanzi all'Okresny su'd Dunajska' Streda, il tribunale distrettuale di Dunajska' Streda chiedendo il pagamento del capitale, degli interessi di mora e delle penali per il ritardo previste dal contratto.
Il giudice slovacco ha chiesto alla Corte Ue di rispondere a una serie di dubbi sulla validità del contratto di credito nei limiti in cui le condizioni generali non sono state sottoscritte dalle parti, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di determinate disposizioni del diritto slovacco in materia di tutela dei consumatori, tra cui quella che priva il creditore del diritto agli interessi e alle spese qualora non includa nel contratto determinate informazioni.

Le precisazioni della Cgue - La Corte dichiara che la direttiva non impone che i contratti di credito siano redatti in un unico documento. Tuttavia, nel caso in cui il contratto rinvii a un altro documento, questo deve essere predisposto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e deve essere effettivamente consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto per consentirgli di conoscere l'insieme dei suoi diritti e obblighi. Sebbene la direttiva non richieda la firma dei contratti di credito redatti su supporto cartaceo, non osta a una normativa nazionale che subordini la validità dei contratti alla condizione che essi vengano firmati dalle parti e ciò anche se tale requisito della firma si applichi a tutti i documenti contenenti gli elementi essenziali del contratto.
Infine, la Corte stabilisce che «la mancata indicazione da parte del creditore, nel contratto di credito, di tutti gli elementi che, in forza della direttiva, devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto può essere sanzionata dagli Stati membri con la decadenza dal diritto agli interessi e alle spese qualora la mancata menzione di tali elementi possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del suo impegno». Ciò vale per gli elementi obbligatori quali il Taeg, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare, le spese notarili nonché le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore.

Corte Ue - Sentenza 9 novembre 2016 - Causa C42/15

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