Penale

Niente reato se il prestito Sace finisce su conti privati

La sentenza 22119/2021 della Cassazione: è necessario che la distrazione sia accompagnata dalla mancata restituzione

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di Giovanni Negri

Non può essere contestato il reato di malversazione ai danni dello Stato in presenza di un finanziamento erogato da un istituto di credito e assistito da garanzia Sace . Per la prima volta la Cassazione si esprime sull’agevolazione introdotta nel 2020 dal decreto liquidità (poi legge n. 40). La sentenza n. 22119 ha così annullato il sequestro di 20.000 euro a carico di un imprenditore che ottenuto il finanziamento con la garanzia di Sace aveva poi trasferito parte della somma su conti correnti personali suoi e della figlia.

Per la Cassazione la condotta esorbita dal campo della rilevanza penale, perchè lo schema operativo delineato dal decreto liquidità si articola in 2 rapporti giuridici: uno tra l’impresa e il soggetto finanziatore, da ricondurre a un mutuo di scopo; e un altro, accessorio, che ha per oggetto la garanzia rilasciata da Sace, a sua volta coperta da garanzia dello Stato, al soggetto finanziatore nel caso di mancata restituzione del finanziamento.

E allora «solo l’inadempimento di tale obbligazione restitutoria rende, dunque, operativa la garanzia pubblica, cosicché, in assenza di tale presupposto, ogni onere connesso all’erogazione del finanziamento rientra esclusivamente nel rapporto principale tra l’impresa e il soggetto finanziatore». A contrario, il semplice dirottamento del finanziamento su conti privati e per obiettivi diversi da quelli considerati dalla disciplina istitutiva , non accompagnato dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme erogate, non può comportare l’attivazione della garanzia pubblica.

Tuttavia, la distrazione delle somme dagli interessi di natura generale, se irrilevante sul piano penale, ha però rilevanza nel contesto del rapporto principale di mutuo, Il vincolo di destinazione caratterizza così il negozio concluso, ampliandone l’area rispetto a un ”ordinario” contratto di mutuo. Chi riceve il finanziamento si impegna non solo a restituire capitale e interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l’attuazione dell’attività programmata.

Davanti all’evidente inadempimento dello scopo previsto, allora, l’istituto che ha erogato il finanziamento potrà attivarsi in sede civile attraverso i rimedi che permettono la messa in mora del mutuatario oppure la risoluzione del contratto di mutuo. Poco convincente per la conservazione di un peso penale per la Corte anche la tesi della Procura generale, per la quale l’escussione della garanzia avrebbe fatto subentrare lo Stato o Sace nella posizione dell’istituto.

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