Con la sentenza n. 9579/2026 la Cassazione penale ha respinto il ricorso di un’ostetrica condannata per la morte di un neonato non correttamente assistito durante il travaglio indotto con ossitocina per non aver allertato il medico di guardia e non aver comunque inquadrato l’urgenza di procedere a un parto cesareo valutazione che rientrava nella sua competenza,

In concreto la Corte ha confermato il ragionamento con sui i giudici di merito hanno respinto le due obiezioni fondamentali alla condanna il non essere stata avvisata la ricorrente per partecipare all’espletamento dell’autopsia sul corpo della neonata morta subito dopo la nascita per asfissia e il mancato riconoscimento della colpa lieve incidente sul profilo di responsabilità fino a comportare la causa di non punibilità come prevista dal secondo comma dell’articolo 560 sexies del Codice penale in caso il sanitario abbia agito con imperizia, ma nel rispetto delle linee guida definite nell’ambito ospedaliero.

La colpa lieve

Su tale ultimo punto la Corte respinge il motivo dato il grave contestato in cui l’ostetrica, ora ricorrente, aveva rilevato - in base al monitoraggio obbligatorio nei casi di parti indotti - gravi e ripetute sofferenze cardiache del nascituro ciò che data la sua specializzazione dedicata proprio a seguire tali momenti che precedono il parto avrebbe dovuto indurla comunque ad agire con urgenza a risolvere la sofferenza prenatale, invocando l’intervento chirurgico da parte dello specialista.

La sua mancata azione non è risultata compensata dalle acclarate difficoltà organizzative o carenze di personale fino a far degradare in colpa lieve per imperizia la propria posizione.

Esattamente la norma invocata dalla ricorrente dispone in tema di non punibilità che l’evento deve essersi verificato a causa di imperizia e la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. E data - nella vicenda risolta - l’estrema gravità del caso concreto l’esimente non è stata legittimamente riconosciuta.

La colpa lieve non si applica in caso di imperizia grave, anche se il sanitario ha rispettato le linee guida e operato in condizioni organizzative difficili. Per giurisprudenza costante, l’istituto può trovare applicazione solo laddove l’errore del sanitario consista nell’imperizia nella esecuzione di raccomandazioni di linee guida adeguate al caso concreto e che si tratti di colpa lieve. Nella specie, pur essendo certamente presenti condizioni di lavoro difficili, per carenze organizzative e di personale, che avevano trovato riscontro nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condotta tenuta non poteva essere qualificata come lieve. Inoltre, il non aver allertato il medico era stato determinato non dalla impossibilità organizzativa di visionare il tracciato, quanto da una errata lettura ed interpretazione dello stesso.

L’accertamento tecnico irripetibile

Sull’altro profilo della affermata inutilizzabilità nei propri confronti della relazione medico legale seguita all’esame autoptico, perché svoltosi senza la possibilità per la stessa di parteciparvi anche a mezzo di proprio consulente, in difetto degli avvisi di cui all’articolo 360 del Codice di procedura penale, la Cassazione ha chiarito che tali avvisi sono dovuti quando emergono elementi a carico di un soggetto facendo prevedere che sia passibile di essere imputato per l’evento sottoposto a indagine tramite lo svolgimento di accertamento tecnico irripetibile. In assenza di tali primi elementi indiziari la prova resta utilizzabile in quanto non affetta da vizio di legittimità per il mancato avviso.

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