La perseveranza non ha premiato un avvocato – arrivato sino in Cassazione – per ottenere il risarcimento del danno per la lesione del suo diritto al nome a causa dell’indicazione, sulla tessera sanitaria, del prefisso “de” del suo cognome in maiuscolo, anziché in minuscolo come registrato all’anagrafe. La tessera sanitaria, chiarisce la Suprema corte con l’ordinanza n. 25434 depositata oggi, non è un documento di identità ma uno strumento tecnico per accedere ai servizi di tutela della salute. Non solo, essa contiene – sul retro – anche la Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), che permette l’accesso ai servizi sanitari nei diversi Paesi dell’Unione.
E la disciplina europea prevede un modello uniforme della TEAM con l’uso esclusivo del maiuscolo. Per la Cassazione, dunque, la diversa grafia della particella “de” costituisce un fatto meramente ortografico che, su un documento privo di valenza identificativa, non determina una lesione del diritto al nome. Diversamente, osserva, si creerebbe una difformità che renderebbe difficilmente riconoscibile leggibile il documento in tutti gli stati membri.
Il caso nasce dalla tessera sanitaria ricevuta nel 2021 da un avvocato, sulla quale il cognome «de Francesco» (di fantasia, ndr) era riportato come «DE FRANCESCO», con la particella «de» in maiuscolo. Il professionista, lamentando una lesione del diritto al nome e all’identità personale, aveva chiesto la rettifica sulla tessera e nell’Anagrafe tributaria, oltre al risarcimento del danno. Respinto sia in primo grado sia in appello, ha fatto ricorso in Cassazione.

Per la Prima sezione civile, la Corte di appello ha correttamente respinto la richiesta ritenendo che la struttura grafica prevista dalla tessera sanitaria che ingloba la TEAM sul lato recto “è dettata dalla necessità di uniformare il documento in tutta l’Unione Europea, di rendere le tessere sanitarie nazionali immediatamente leggibili e riconoscibili ad occhio nudo anche fuori del paese di emissione, senza ingenerare incertezza alcuna circa i dati riportati su ciascuno dei lati”. Mentre l’accoglimento della pretesa “porterebbe a differenziare la tessera Team rispetto a quella sanitaria” con “conseguenze dannose per l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari oltre che per il funzionamento di gran parte delle amministrazioni pubbliche che basano i loro servizi sull’uso della tessera sanitaria”.
Il diritto al nome, spiega la decisione, “è protetto non solo nei rapporti orizzontali, ma anche nei confronti della pubblica autorità, e ha una copertura costituzionale ampia negli artt. 2 e 22 della Costituzione…”. Tuttavia, precisa, la protezione di questo “diritto fondamentale” non scatta di fronte alla pretesa, “meramente ortografica”, che la particella “de” del proprio cognome sia riportato, nella tessera sanitaria, con le lettere minuscole anziché con le maiuscole. La tessera sanitaria, infatti, “non è un documento di identità, ma è un documento rivolto a consentire l’accesso alle prestazioni del SSN attraverso la certificazione del codice fiscale, nel quale gli aspetti grafici, disciplinati dalla disciplina di settore, rispondono a esigenze di uniformità e di leggibilità in tutta l’Unione Europea”. Così da rendere le tessere sanitarie “immediatamente leggibili e riconoscibili ad occhio nudo anche fuori del paese di emissione”.
“Pertanto – conclude la Cassazione -, il fatto che la tessera sanitaria riporti il prefisso del cognome con le lettere maiuscole non intacca il diritto al nome, né incide in alcun modo sul rispetto che si deve alla persona e alla sua immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, e al tempo stesso qualificano, l’individuo”.

