Con la sentenza sulla causa C-131/25 la Corte di giustizia Ue ha chiarito risolvendo un rinvio pregiudiziale belga che per l’accesso agli studi in medicina uno studente che ha svolto una parte significativa della propria formazione scolastica in tale Stato membro, pur essendo residente in altro Paese Ue, non può essere soggetto al sistema di contingentamento riservato agli studenti non residenti. Occorre tenere conto dell’esistenza di un legame reale ed effettivo dello studente residente in altro Stato membro con quello dove si è fondamentalmente realizzata la propria formazione scolastica fino all’ottenimento del diploma di scuola superiore.

Il caso a quo

Un cittadino lussemburghese domiciliato in Lussemburgo, aveva completato la propria formazione scolastica e conseguito il diploma di maturità in una città di confine con il Belgio. Nel 2022 ha poi superato l’esame di ammissione agli studi in medicina e odontoiatria in Belgio. Tuttavia, a causa della sua residenza nel Lussemburgo, egli è stato assoggettato al sistema di contingentamento applicabile agli studenti non residenti. Tenuto conto della sua posizione in graduatoria, non ha ottenuto l’attestato di superamento che gli avrebbe consentito di iscriversi al primo anno di medicina presso un’università della Comunità francese del Belgio. Lo studente ha quindi chiesto l’annullamento di tale decisione. Adito in merito alla controversia, il Consiglio di Stato belga ha chiesto alla Corte di giustizia se il sistema di contingentamento degli studenti non residenti potesse essere applicato ai candidati che, pur risiedendo in un altro Stato membro, hanno completato una parte significativa della propria formazione scolastica in Belgio, ove hanno conseguito il diploma di maturità.

La risposta della Cgue

Nella sua sentenza, la Corte risponde in senso negativo. Essa ricorda che gli Stati membri sono competenti a determinare il contenuto dell’insegnamento e a organizzare i propri sistemi d’istruzione.

Essi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza.

Una normativa che sottoponga gli studenti non residenti a un sistema di contingentamento rischia di svantaggiare in misura maggiore i cittadini degli altri Stati membri. Essa costituisce pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, la quale è vietata salvo che sia oggettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito.

L’obiettivo dell’alta professionalità

A tale riguardo, la Corte rileva che la normativa belga persegue, in particolare, l’obiettivo di garantire un servizio medico di qualità e di tutelare la sanità pubblica assicurando un numero sufficiente di professionisti sanitari che si stabiliscano nella Comunità francese del Belgio per esercitarvi la professione medica. Tale obiettivo può giustificare una differenza di trattamento tra studenti residenti e non residenti. Tale misura deve tuttavia essere idonea a garantire il raggiungimento di detto obiettivo e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo.

Conclusioni

In tali circostanze, la Corte rileva che il fatto di aver completato una parte significativa della propria formazione scolastica in uno Stato membro e di avervi conseguito il diploma di maturità è idoneo a stabilire un legame effettivo con la società di tale Stato membro. L’integrazione, in quanto tale, nel sistema educativo, da un lato, nonché lo svolgimento di attività extrascolastiche e lo sviluppo di relazioni sociali che costituiscono i complementi indissociabili del proseguimento degli studi all’interno di tale sistema, dall’altro, sono tali da stabilire un grado reale ed effettivo di collegamento dello studente in questione con tale Stato membro. Tale legame, derivante dalla formazione scolastica compiuta in uno Stato membro, non viene messo in discussione dal semplice fatto che lo studente risieda in un altro Stato membro.
Orbene, la normativa belga si basa esclusivamente sulla residenza e non consente di tenere conto di tale legame con il Belgio. Essa assoggetta così al regime di contingentamento i candidati che, in ragione della loro formazione scolastica, presentano un legame reale ed effettivo con tale Stato. La Corte giudica pertanto che tale normativa non è proporzionata all’obiettivo di tutela della sanità pubblica.

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