Ad avviso degli eurogiudici, la normativa Ue relativa al trattamento dei dati personali vieta la pubblicazione dei dati personali degli azionisti di minoranza se l'accesso a tali dati "non è subordinato ad alcuna condizione" e, quindi, non è giustificato da un legittimo interesse ed è sproporzionato rispetto a un fine di interesse generale riconosciuto dall'Unione

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione I - Sentenza 3 settembre 2026 - Causa C-798/24

LA MASSIMA

Privacy - Trattamento dati personali - Protezione delle persone fisiche - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 5 - Principi relativi al trattamento dei dati personali - Articolo 6 - Liceità del trattamento - Diritto delle società - Direttiva (UE) 2017/1132 - Articolo 14 - Atti e indicazioni soggetti a obbligo di pubblicità - Nozione di «persone che partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo di una società» - Messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi agli azionisti di minoranza - Contrasto con il diritto Ue. (Direttiva 2017/1132, articolo 14; Regolamento 2016/679, articoli 5 e 6)

L'articolo 14, lettera d), della direttiva 2017/1132 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede la pubblicazione di informazioni riguardanti tutti gli azionisti delle società menzionate in tale disposizione, compresi gli azionisti di minoranza. Gli articoli 5 e 6 del GDPR, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga la messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi a tutti gli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza, di società per azioni, relativi alle generalità di ciascuno di tali azionisti, ai suoi recapiti, alla categoria, al numero e al valore nominale delle azioni da esso detenute nonché al numero di voti associati a tali azioni, al fine di garantire un contesto imprenditoriale trasparente per tutelare gli interessi di terzi, prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa nonché fornire le informazioni necessarie all'attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell'Unione, qualora l'accesso a tali dati non sia subordinato ad alcuna condizione, come la dimostrazione di un legittimo interesse.

Nel cercare di raggiungere un equilibrio tra tutela della privacy e obblighi di trasparenza in materia societaria, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 3 settembre (causa C-798/24, Jautiva) ha stabilito che il diritto dell’Unione non richiede la pubblicazione di informazioni su tutti gli azionisti di una società per azioni, con la conseguenza che tale pubblicazione non va imposta agli azionisti di minoranza. In particolare, ad avviso degli eurogiudici, la normativa...

Riproduzione riservata Ⓒ