Il Tribunale Ue - con la sentenza sulla causa T-24/25 - ha annullato il rifiuto dell’Euipo alla richiesta di annullamento del marchio denominativo Obelix per il mercato di armi, munizioni ed esplosivi.

Il caso deciso

Nel 2022, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha registrato il marchio denominativo Obelix per prodotti legati ad armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, in favore di un imprenditore polacco.

Les Éditions Albert René, editore della serie di fumetti Asterix e Obelix, ne ha chiesto sulla base del proprio marchio dell’Unione europea anteriore Obelix e del pregiudizio arrecato alla notorietà di quest’ultimo. L’Euipo ha tuttavia respinto tale domanda ritenendo, tra l’altro, che la prova della notorietà del marchio anteriore non fosse sufficientemente dimostrata.

L’interpretazione del Tribunale Ue

Nella sua sentenza, il Tribunale dell’Unione europea, adito da Les Éditions Albert René, annulla la decisione dell’Euipo.

Il Tribunale ricorda che la notorietà di un marchio deve essere valutata alla luce dell’insieme dei fattori rilevanti del caso di specie, anche se ciascuno di tali fattori, considerato isolatamente, non è sufficiente a dimostrarla.

Ebbene, la valutazione della notorietà del marchio Obelix, effettuata dall’Euipo, si basava su un’analisi incompleta ed errata. In particolare, l’Euipo non ha correttamente tenuto conto degli esempi di diversi prodotti sui quali il termine «Obelix» o «Obélix» appariva accompagnato dal simbolo ®, che indica che si tratta di un marchio registrato. Era inoltre ingiustificato escludere prove sulle quali tale segno era utilizzato in combinazione con il segno Asterix. Infatti, una siffatta associazione non impedisce di stabilire che il termine «Obelix» sia percepito in modo individualizzato, come un marchio distinto, che può aver acquisito una notorietà.

Il conflitto tra i marchi

Il Tribunale ritiene anche che l’Euipo non abbia sufficientemente valutato il nesso tra i due marchi in conflitto, tale da indurre il pubblico di riferimento ad associarli e idoneo a ledere la notorietà del marchio anteriore.

Tale valutazione non può, come ha erroneamente fatto l’Euipo, limitarsi alla constatazione di differenze troppo rilevanti tra i prodotti e i servizi in questione né alla mancanza di sovrapposizione delle componenti del pubblico di riferimento.

L’esistenza di un siffatto nesso deve essere esaminata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compreso il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito con l’uso, del marchio anteriore.

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