L’acquisizione di dati informatici non supera il divieto di legge della finalità meramente esplorativa se la ricerca pone quale unico elemento di selezione quello dell’impiego di parole chiave indeterminate.
La base giuridica che legittima il sequestro preventivo a fini probatori di dati informatici contenuti in un cellulare è quella del giusto perimetro - ai fini del rispetto del principio di proporzionalità - delineato dal pubblico ministero nel suo provvedimento di adozione della misura. Quindi...
Riproduzione riservata Ⓒ

