Il profilo genetico emergente da tracce biologiche rinvenute su un reperto perdono il valore di prova in sé quando emergono violazioni delle procedure di rinvenimento conservazione e analisi del materiale esaminato come dettate dai Protocolli internazionali sulla metodologia con cui svolgere le analisi.

Nel caso concreto la sentenza n. 4426/2026 della Cassazione penale ha respinto il ricorso della Procura contro l’assoluzione dell’imputato il cui Dna rilevato con tamponi salivari coincideva (match) con quello determinato dall’esame di materiale biologico presente su un berretto che si ipotizzava fosse stato usato dalla stessa persona sottoposta a indagini per nuovo reato, in relazione a un’altra indagine mirata ad accertare gli autori di una rapina in banca in data risalente rispetto al prelievo della saliva.

La Corte respinge il ricorso in quanto detta un’interpretazione più rigorosa rispetto all’orientamento che esclude che il Dna estratto senza il rispetto dell’iter metodologico codificato dalla scienza sia privo di rilievo indiziario in sé considerato, cioè senza ulteriori riscontri positivi dell’attribuibilità del materiale biologico raccolto alla persona indagata.

In effetti l’orientamento da prediligere - secondo la decisione in commento - è quello che afferma la svalutazione del risultato genetico da prova a mero dato processuale indiziario (che necessita quindi della concordanza con altri indizi) quando non sia possibile dimostrare l’effettivo rispetto delle metodologie scientificamente approvate in ambito internazionale dall’estrazione alla conservazione e fino all’esame del reperto biologico sottoposto all’esame genetico.

Altrimenti se il test genetico è effettuato a regola d’arte esso costituisce in sé prova.

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