Ragioni affettive e di semplice riconoscenza non sono sufficienti per aggiungere al proprio il nome proprio del padre. Lo ha deciso la Corte di cassazione, ordinanza 20951/2026, rigettando un ricorso per motivi di giurisdizione e confermando la decisione del Consiglio di Stato. Per le S.U. il cambio del nome non è vietato in assoluto ma può essere consentito soltanto per ragioni gravi e serie.
Una donna di nome “Patrizia” aveva chiesto alla Prefettura di poter aggiungere al proprio prenome quello del padre defunto, assumendo il nome di “Patrizia Giulio”. La Prefettura aveva respinto l’istanza e il Tar Calabria aveva confermato il diniego. In appello, il Consiglio di Stato ha affermato che la domanda di rettifica può appoggiarsi non solo su ragioni di carattere oggettivo, quali quelle del nome «ridicolo o vergognoso», ma anche di carattere soggettivo, riconducibili a motivazioni “afferenti al foro interno della persona”, purché, in ogni caso, si tratti di “ragioni caratterizzate da serietà e gravità, e non tali da risultare futili, secondarie o pretestuose”. E, nel caso in esame, «la soglia critica di comprovata rilevanza» non era stata riscontrata da parte dell’Amministrazione, né era oggettivamente percepibile, “dal momento che l’aggiunta del prenome era stata invocata sulla base di generiche ragioni di affetto della figlia nei confronti del padre, ragioni che, tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, non attingerebbero in termini critici l’equilibrio psicologico, esistenziale ed identificativo della parte richiedente”.
La donna ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite sostenendo che il Consiglio di Stato si fosse sostituito all’amministrazione compiendo una propria valutazione di merito. La Cassazione ha però respinto il ricorso, affermando che il giudice amministrativo si era limitato a interpretare e condividere le motivazioni del provvedimento prefettizio, senza sconfinare nella sfera riservata all’amministrazione.
In particolare, si legge nella decisione, dopo avere in generale manifestato adesione all’indirizzo «più aperturista», il Consiglio di Stato ha chiarito che la rettifica “deve intervenire su elementi identitari che toccano in radice la personalità del richiedente e che incidono sulla sua possibilità di riacquisire una percezione di sé sufficientemente equilibrata e veritiera”. Una condizione che correttamente “non era stata riscontrata dall’amministrazione”. La fattispecie, infatti, rientra nell’ambito di un desiderio di “mera riconoscenza affettiva nei confronti del padre (del quale la figlia tramanda comunque il cognome) che, sebbene apprezzabile e umanamente condivisibile, non pare proporzionato al filtro di “serietà e gravità” della richiesta di modifica/integrazione del dato anagrafico, come innanzi caratterizzato”.
In definitiva, conclude la Cassazione, il Consiglio di Stato, senza affatto negare in radice che la ricorrente possa mutare il proprio nome in “Patrizia Giulio”, sempre che corredi una eventuale nuova istanza della indicazione di «specifiche e serie esigenze personali di peso almeno equivalente», si è limitato a interpretare il contenuto del provvedimento impugnato, senza sovrapporsi ad esso, ma evidenziandone la correttezza.

