In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario risponde in solido dei danni arrecati al cliente dal promotore finanziario quando l’illecito sia collegato da un nesso di occasionalità necessaria alle incombenze affidategli, anche se il promotore abbia agito con modalità fraudolente o in violazione delle regole di condotta. Tale responsabilità trova fondamento nella funzione di tutela del risparmiatore e nel rischio d’impresa che grava sull’intermediario, il quale si avvale dell’attività del...
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