Nella fattispecie esaminata ora dai giudici era accaduto che un motociclista, mentre percorreva una strada pubblica, veniva aggredito da due cani randagi che lo facevano cadere in terra con conseguenti danni sia personali che al motoveicolo.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 7 febbraio 2026 n. 2724 Presidente De Stefano; Relatore Gianniti

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento - Danno - Da lesioni - Caduta di motociclista causata da cani randagi - Responsabilità del Comune - Inefficacia misure prevenzione - Responsabilità ex articolo 2043 Cc - Esclusa applicazione articolo 2052 Cc - Ripartizione onere probatorio - Danno causato da fauna selvatica e da animali randagi - Distinzione. (Cc, articoli 2043, 2051, 2052 e 2053)

In tema di danni da randagismo, si applica esclusivamente l'articolo 2043 del Cc, con onere per il danneggiato di provare la colpa dell'ente, non presumibile dalla sola presenza dell'animale sulla pubblica via. Qualora l'amministrazione dimostri l'organizzazione formale del servizio (anagrafe, mappatura, convenzioni), il danneggiato deve fornire la prova a valle di una specifica inefficienza, documentando, anche per presunzioni, segnalazioni pregresse rimaste inevase che rendessero l'evento evitabile con uno sforzo proporzionato. Accertata la colpa omissiva, il nesso causale resta provato in via presuntiva tramite la concretizzazione del rischio, salva la prova del caso fortuito a carico della Pa.

Con la decisione n. 2724/2026 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione dei danni che possono essere provocati a persone o a cose da parte dei cani randagi, distinguendo nettamente tale ipotesi da quella in cui il danno sia provocato, invece, da animali selvatici. Potrà sembrare, a prima vista, una sottigliezza di lana caprina ma così non è in quanto l'impatto con un randagio anziché con un animale selvatico dà luogo a una diversa responsabilità e, conseguentemente, a un diverso...

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