Il giudice di merito, chiamato a valutare la legittimità della installazione del motore di un condizionatore d'aria sulla facciata o in fregio a una finestra, non può limitare la propria indagine al solo ed empirico esame delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi per escluderne l'impatto volumetrico o cromatico. Egli è invece tenuto a compiere un accertamento globale e approfondito che verifichi l'eventuale violazione delle specifiche norme regolamentari o delle delibere assembleari. Così la Cassazione con la sentenza 9573/2026
LA MASSIMA
Condominio - Uso della cosa comune e delle proprietà esclusive - Installazione di condizionatori d'aria - Muro perimetrale, finestre e balconi - Limiti - Regolamento condominiale o "«deliberazione-regolamento» - Vincolatività - Accertamento del giudice di merito - Criteri e insufficienza del mero esame fotografico. (Cc, articoli 1102, 1122 e 1138)
In tema di condominio negli edifici, il regime legale di utilizzazione delle cose comuni (articolo 1102 Cc) - tra cui rientra il muro perimetrale, avente anche la funzione accessoria di appoggio di impianti - e i limiti alle opere su parti di proprietà esclusiva (articolo 1122 Cc), ben possono essere sottoposti a una specifica disciplina integrativa o restrittiva da parte del regolamento di condominio o di una «deliberazione-regolamento» (ossia una delibera assembleare volta a fissare regole di comportamento generali e astratte per casi futuri). Il giudice di merito, chiamato a valutare la legittimità della installazione del motore di un condizionatore d'aria sulla facciata o in fregio a una finestra, non può limitare la propria indagine al solo ed empirico esame delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi per escluderne l'impatto volumetrico o cromatico. Egli è invece tenuto a compiere un accertamento globale e approfondito che verifichi l'eventuale violazione delle specifiche norme regolamentari o delle delibere assembleari vigenti in materia, esaminando compiutamente le dimensioni, le caratteristiche tecniche dell'impianto, le modalità di posizionamento e la preesistenza di analoghi manufatti, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica d'ufficio con funzione percipiente.
La Corte di cassazione (II Sezione civile, presidente Milena Falaschi, relatore Antonio Scarpa) con sentenza n. 9573 pubblicata il 14 aprile 2026 ha statuito che in tema di condominio, l’installazione di un condizionatore sulla facciata dell’edificio,anche quando collocato in prossimità di una finestra di proprietà esclusiva, deve essere valutata alla luce dei limiti posti dagli articoli 1102 e 1122 del Cc e delle eventuali disposizioni del regolamento o delle delibere assembleari che disciplinino...


