Osserva il Tribunale di Salerno (sezione I, sentenza 14 aprile 2026 n. 2319) come, ai fini del riconoscimento dell’obbligo del mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo, e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Il figlio maggiorenne non autosufficiente
In definitiva, la dichiarazione della cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all’acquisizione di una condizione di indipendenza economica, all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto.
Inoltre, una volta che il figlio maggiorenne sia entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa, perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell’occupazione (o il negativo andamento della stessa) non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.
In effetti, posto che l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso l’acquisizione di una occupazione lavorativa; in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.
L’obbligo di mantenimento
Pertanto, l’obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall’habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Non solo. È stato altresì chiarito che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.

