Penale

Non scatta lo spaccio di droga solo in base alla quantità e perché si fugge davanti alla Polizia

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di Paola Rossi

Non scatta lo spaccio se si tenta di sottrarsi al controllo di polizia con addosso un quantitativo di droga eccedente quella riconosciuto dalla legge come destinato a uso personale. La Cassazione ritorna sulla questione del possesso di droga e la presunzione della destinazione ai fini di spaccio, ribadendo che i giudici di merito non possono ritenerla sussistente in base a uno solo degli elementi sintomatici della "destinazione commerciale" dello stupefacente, come il dato quantitativo. Infatti, con la sentenza n. 43262 depositata ieri la Cassazione spiega che la detenzione di sostanza stupefacente in quantità superiori al parametro ministeriale che individua l'uso personale non basta di per sé a invertire l'onere della prova a carico dell'imputato. Cioè la detenzione di droga oltre la soglia di legge che individua l'uso personale non fa venir meno l'onere del giudice di valutare "globalmente" la ricorrenza dei dati di fatto che l'articolo 73 del Testo unico sulla droga che portano a escludere la destinazione all'uso personale.

Il caso concreto - Nell'accogliere le ragioni del ricorrente - che era stato condannato per il reato di spaccio in base alla quantità e alla tentata fuga al momento del controllo di polizia - la Cassazione ribadisce che il giudice non poteva considerare univocamente dirimente l'atteggiamento assunto dall'imputato alla vista degli agenti. Nel caso concreto restavano infatti esclusi tutti gli altri "sintomi" del reato cioè il possesso di banconote di piccolo taglio, la strumentazione per porzionare la droga e soprattutto il possesso della stessa già suddiviso in dosi. Infine, la Cassazione - nel ribadire l'applicazione di tale orientamento rigoroso e di puntuale riscontro dei diversi indizi di un attività di spaccio - fa rilevare che comunque se non è provato il reato la persona che detiene (importa, esporta o acquista) sostanze stupefacenti per consumo personale soggiace comunque a tutto un apparato sanzionatorio di carattere amministrativo, che comporta "grave e inevitabile nocumento per la libertà e per l'onore". E conclude sottolineando che proprio tale nocumento ha condotto a ritenere applicabile la specifica causa di non punibilità dell'articolo 384 del Codice penale all'acquirente di droga, che venga chiamato a testimoniare.

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 22 ottobre 2019 n. 43262

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