“Qualora il referendum approvi la riforma, l’obiettivo immediato sarà la costituzione del nuovo Consiglio superiore della magistratura secondo le nuove regole. Si aprirà un tavolo di confronto con avvocatura, magistratura e accademia per definire le norme di attuazione in uno spirito di dialogo”. Così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio intervistato dal presidente dell’Unione delle Camere Penali, Francesco Petrelli, nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani 2026 a Roma, da titolo: ’La trasversalità del SÌ. Verso il referendum: un percorso lungo 40 anni’.
“L’inaugurazione dell’anno giudiziario – ha detto Petrelli - è dedicata alla trasversalità, per spiegare che il voto per il sì non è un voto di partito, ma serve a tutti i cittadini ed è un voto per una giustizia migliore per il paese. La trasversalità che noi oggi proclamiamo vede esponenti della politica e della magistratura che si sono espressi a favore di questa riforma proprio perché è una riforma che darà al paese finalmente un giudice terzo e una magistratura libera dalla politica”.
Sul “Pacchetto sicurezza” approvato ieri dal Governo in forma di decreto legge, Nordio ha affermato che i fatti di Torino “probabilmente hanno accelerato o forse anche determinato” l’adozione di una “serie di norme che forse non sarebbero nate ma che comunque saranno soggette al vaglio del Parlamento”. Ha poi sottolineato che il bilanciamento tra garantismo e tutela dei cittadini è essenziale, e che le norme mirano in larga parte alla prevenzione, attraverso strumenti di controllo e misure dissuasive. Non si tratta di limitare la libertà di manifestazione del pensiero, ha argomentato, ma di contrastare condotte violente che mettono a rischio l’incolumità pubblica. Perché il garantismo non consiste soltanto nella tutela della presunzione di innocenza, ma anche nella certezza della pena e nella sicurezza dei cittadini. “Di fronte a episodi di violenza grave, lo Stato non può restare inerte”.
Sollecitato sulla Riforma costituzionale della giustizia, il Ministro ha fornito un importante chiarimento sul tema disciplinare: “L’articolato – ha detto - non esclude la possibilità di ricorso secondo le garanzie dell’articolo 111 della Costituzione”, dunque dopo una doppia valutazione dell’Alta corte, c’è ancora spazio per il ricorso in Cassazione. Per il Guardasigilli questo chiude il cerchio, perché “l’ultima parola spetta comunque ai giudici”. “Anche sul sorteggio dei componenti laici – ha proseguito - si potranno individuare soluzioni che garantiscano adeguata rappresentanza, tutelando le minoranze”.
Petrelli ha poi ricordato che nel confronto sulla riforma, il fronte del “no” appare diviso tra due posizioni: una apocalittica, secondo cui la riforma rappresenterebbe uno spartiacque tra la catastrofe e la conservazione dell’assetto costituzionale, e un’altra più strategica, che pur potendo condividerne alcuni contenuti sceglie di opporvisi per ragioni di contrapposizione politica.
“La tesi apocalittica è infondata”, ha sentenziato Nordio. “La Costituzione stessa prevede la propria revisione: l’unico limite espresso riguarda la forma repubblicana dello Stato. Per il resto, ogni disposizione può essere modificata secondo il procedimento previsto. Parlare di sovvertimento costituzionale è dunque privo di fondamento”.
Il Ministro ha poi affermato che rispetto alla cosiddetta “cultura della giurisdizione”, messa a rischio secondo i fautori del no, “occorre chiarezza”. “Se per giurisdizione – afferma - si intende lo ius dicere, essa appartiene al giudice; se invece la si intende come dialettica processuale, allora coinvolge in pari dignità giudice, pubblico ministero e difensore, che costituiscono un tavolo a tre gambe, dove ciascuno è posto su un piano di parità. Non può invece essere invocata per sostenere un’identità strutturale tra giudicante e requirente”.
“Il pubblico ministero – ha proseguito - oggi gode di garanzie di indipendenza molto ampie, analoghe a quelle del giudice, ma esercita anche poteri significativi, tra cui la direzione della polizia giudiziaria. Si è così determinato un assetto in cui a un forte potere non corrisponde un’analoga responsabilità. La separazione delle carriere interviene su questo punto, distinguendo in modo netto i percorsi professionali e superando un sistema in cui giudici e pubblici ministeri partecipano reciprocamente alle rispettive valutazioni”. Aggiungendo che l’imputato certamente non sarebbe tranquillo se sapesse che il suo giudice viene valutato da chi lo accusa. Non viene toccata, ha spiegato, né l’obbligatorietà dell’azione penale né l’autonomia del pubblico ministero. Viene invece rafforzata la percezione di imparzialità del giudice.
“L’argomento secondo cui la riforma produrrebbe effetti opposti rispetto a quelli dichiarati, secondo una presunta eterogenesi dei fini – ha proseguito -, è un artificio retorico: non si può fondare un ragionamento giuridico su ipotesi future e indimostrabili. Le valutazioni devono basarsi su norme e assetti concreti”. Il pubblico ministero non diventa un “super poliziotto”: già oggi dispone della polizia giudiziaria e mantiene le proprie garanzie costituzionali. La riforma non altera questi presupposti, ma introduce una più chiara distinzione ordinamentale.
Per quanto concerne infine la questione carceraria, Nordio ha ricordato che il sovraffollamento è una “criticità stratificata negli anni”. Ma che intende intervenire sulla custodia cautelare, che oggi incide in modo significativo sul numero dei detenuti non condannati in via definitiva. Ridurre l’area della detenzione preventiva significa incidere concretamente sul problema. “Perché guardate – ha concluso - che noi abbiamo un 20% di detenuti che non sono condannati definitivamente, ora anche ammettendo che la metà di loro siano stati arrestati in flagranza e che quindi la presunzione di innocenza si sia affievolita, l’altra metà sono pur sempre 10.000 persone, che non sono numeri, sono lacrime sangue e vite rovinate di persone che vanno in galera, poi gli si dice scusate abbiamo sbagliato, anzi non ti dicono neanche abbiamo sbagliato, dicono: sono dei danni collaterali”.

