Il notaio che inserisce nell’atto di compravendita la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, dell’avvenuta estinzione del debito e dell’inoltrata richiesta di cancellazione dell’ipoteca, ha assolto ai propri doveri professionali senza avere alcuna responsabilità per i documenti accettati dalla parte acquirente. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 2342/26.

La vicenda e la sentenza d’Appello

Venendo ai fatti con sentenza resa il 13 gennaio 2021, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dal notaio e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dall’acquirente per la condanna del notaio al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in conseguenza della stipulazione di una compravendita immobiliare, in occasione della quale il notaio - confidando sulla veridicità della certificazione apparentemente proveniente da una banca - aveva dato atto della dichiarazione del venditore circa l’effettiva estinzione di tale mutuo e dell’avvenuta richiesta del venditore di cancellazione dell’ipoteca esistente sul bene.

Il verdetto della Cassazione

La Cassazione si è pronunciata in pieno accordo con la sentenza di secondo grado. Ricorda infatti la Corte come sia estraneo ai doveri del notaio il compito di accertare la veridicità della dichiarazione relativa all’avvenuta estinzione del debito, e all’inoltrata richiesta di cancellazione dell’ipoteca. Questo perché (come nel caso de quo) l’acquirente ha accettato il contenuto fattuale della dichiarazione resa dal venditore senza contestarla, così assumendo su di sé l’integrale responsabilità della valutazione in ordine alla credibilità di quanto dichiarato dalla controparte e al correlativo rischio contrattuale.

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