Per la prova della notifica delle cartelle è sufficiente la produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento. Questo è quanto precisato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3803/26.

Il ricorso delle Entrate

I Supremi giudici si sono trovati alle prese con un ricorso delle Entrate con cui queste hanno eccepito violazione e falsa applicazione dell’articolo 2719 del codice civile, degli articoli 137, 138, 139, 140, 143 e 149 del Cpc, dell’articolo 26 del Dpr 602/1973, dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 7 della legge 890/1982. Il Fisco, infatti, ha rilevato che aveva provveduto al deposito in copia dell’estratto di ruolo, delle cartelle di pagamento e delle copie degli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate con le quali gli atti erano stati trasmessi. Tale documentazione – secondo le Entrate - era idonea a dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle, gravando sul destinatario l’onere di provare che il plico consegnato non contenesse alcun atto o un atto diverso da quello indicato dal mittente. 

Non basta la copia dell’estratto di ruolo

La Cassazione accogliendo l’appello delle Entrate ha enunciato il principio di diritto secondo cui «nel processo tributario la sola produzione dell’estratto di ruolo non è sufficiente a dimostrare la corretta notifica delle cartelle o degli atti successivi, ove questa fosse contestata dal contribuente. Per la prova della notifica delle cartelle è però sufficiente la sola produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento (come avvenuto nel presente processo), sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti ai quali si riferiscono attraverso l’indicazione a stampa del numero di questi ultimi». Ove viceversa tale indicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulteriori documenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gli avvisi agli atti notificati.

L’errore della commissione tributaria regionale

Nel caso di specie, risultano prodotte le copie degli avvisi di ricevimento e delle relazioni di notifica. Non essendone stata disconosciuta la conformità agli originali specificamente, con le modalità sopra indicate, le stesse erano idonee a costituire prova della notifica, sicché la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto esaminarle, onde valutare le modalità di esecuzione delle notificazioni e la loro validità.

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