La prescrizione del diritto può essere interrotta anche da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario per effetto di notifica nulla, la cui rinnovazione però sana il vizio ex tunc. Sempreché non venga dimostrata la colpa di chi ha eseguito la notifica. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 6474/2026, ponendo fine a un contrasto giurisprudenziale. La Suprema corte supera così l’orientamento “recettizio puro” e valorizza la strumentalità delle forme e la tutela del diritto, ammettendo che la rinnovazione retroagisca anche sul piano sostanziale.
Il caso - Una società in amministrazione straordinaria agisce in revocatoria fallimentare contro una banca per ottenere la restituzione di rimesse effettuate nel “cd. periodo sospetto”. L’atto di citazione viene notificato al soggetto sbagliato. Il giudice di primo grado dispone la rinnovazione della notifica. La banca eccepisce la prescrizione, sostenendo che la prima notifica non ha effetti (perché fatta a soggetto diverso). Il Tribunale respinge l’eccezione, ma la Corte d’appello ribalta la decisione.
Secondo il giudice di secondo grado la prima notifica non aveva esplicato alcun effetto nei confronti di Unicredit, perché rivolto a un soggetto diverso: Unicredit Banca di Roma, anteriormente denominata Banca di Roma, già incorporata in Unicredit. Il primo giudice aveva dunque errato “nel non ravvisare una nullità nella notifica dell’atto, mentre questa era stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbero dovuti esplicare gli effetti della revocatoria, conseguentemente trattandosi di inesistenza, e non di nullità”. Pertanto, la successiva notifica nei confronti della incorporante Unicredit non aveva generato gli effetti della sanatoria, bensì instaurato un “valido nuovo rapporto processuale con Unicredit”, quando però si era “consumata irrimediabilmente la prescrizione”, non interrotta appunto dalla notifica ad un soggetto diverso.
Il Collegio rimettente ha rilevato “un contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente «esercizio del diritto», non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va … esercitato”. Secondo il primo orientamento, la prescrizione si interrompe solo quando l’atto introduttivo del giudizio perviene nella sfera di conoscenza legale del destinatario. Ne consegue che, se la notificazione è nulla e non raggiunge tale scopo, l’effetto interruttivo non si produce. Il secondo orientamento valorizza invece il fatto che l’atto di citazione costituisce comunque esercizio del diritto, e che la notificazione, anche se nulla, è un atto giuridicamente esistente. Pertanto, la successiva rinnovazione sana il vizio con efficacia retroattiva (ex tunc).
Per le Sezioni unite è quest’ultimo l’orientamento che va affermato.
Quando, infatti, il diritto può essere esercitato solo mediante un atto processuale, spiega la Corte, l’effetto interruttivo della prescrizione deve essere ricollegato all’atto di esercizio del diritto, e non alla sua conoscenza da parte del destinatario. In questa prospettiva, la notificazione nulla dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto atto comunque esistente, è idonea a produrre effetti interruttivi, purché sia successivamente rinnovata: la sanatoria opera ex tunc, facendo risalire l’effetto alla prima notificazione.
Il principio si fonda sul coordinamento tra la disciplina sostanziale della prescrizione (artt. 2943 e 2945 c.c.) e quella processuale della notificazione (artt. 156 e 291 c.p.c.). “Sintonizzando, allora, tutti i principi interpretativi applicabili e già presenti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte – si legge nella decisione -, deve pervenirsi ad affermare che: la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”.

