Notificazione, morte del procuratore domiciliatario
Procedimento civile - Notificazione - Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Deroga.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'articolo 330, comma 3, cod. proc. civ., alla parte personalmente a pena di inesistenza, a meno che l'elezione di domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio. Tuttavia, se nella dichiarazione lo studio sia indicato come quello di una persona determinata, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso si è voluto attribuire rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo dell'organizzazione, fermo restando che, ove quest'ultima continui ad operare dopo la morte del procuratore, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 22 aprile 2016 n. 8222
Procedimento civile - Notificazione - Morte del domiciliatario – Effetti - Inefficacia della elezione di domicilio – Necessaria notifica dell'impugnazione alla parte personalmente – Deroga in caso di sopravvivenza dell'organizzazione dello studio del professionista.
La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'articolo 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare il predetto studio alla stregua di un ufficio.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 6 luglio 2010 n. 15846
Procedimento civile - Notificazione - Morte del procuratore domiciliatario – Conseguenza – Necessaria notifica presso la parte personalmente - Nomina di altro difensore domiciliatario dopo la morte del precedente - Identità di studio - Nullità della notifica - Possibile sanatoria.
La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessità che l'atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell'articolo 330, terzo comma, cod. proc. civ., presso la parte personalmente. Tuttavia, ove alla morte del difensore abbia fatto seguito la nomina di altro difensore domiciliatario, che abbia lo stesso studio del primo, la notifica presso lo studio del domiciliatario deceduto è nulla e non inesistente e, come tale, sanabile grazie alla costituzione della parte.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 22 aprile 2010 n. 9543
Procuratore - Attività fuori dalla circoscrizione del Tribunale di assegnazione - Elezione di domicilio presso un collega – Notifica sentenza di primo grado - Morte del procuratore domiciliatario - Impugnazione - Notificazione - Luogo - Notificazione presso la cancelleria - Inesistenza - Sanatoria - Inammissibilità.
Nel caso in cui un procuratore, dovendo agire in giudizio fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, abbia eletto domicilio presso un collega nel luogo del giudizio ex articolo 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, ed abbia poi provveduto a notificare alla controparte la sentenza di primo grado senza dichiarare la residenza né eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, ex articolo 330, comma 1, prima parte cod. proc. civ., l'impugnazione della controparte deve essere notificata, ai sensi della seconda parte del comma citato, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. Ne consegue che, qualora il suddetto procuratore domiciliatario sia deceduto, la notifica dell'impugnazione non può essere effettuata presso la cancelleria, ma deve essere eseguita personalmente al destinatario.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 12 giugno 1995 n. 6625