Civile

Notifiche a mezzo posta, insussistenza del rapporto di parentela tra destinatario e ricevente

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a cura della Redazione Lex 24

Procedimento civile - Notificazione a mezzo posta - Omessa indicazione della qualità di convivente del destinatario - Conseguenze - Presunzione di convivenza - Prova contraria a carico del destinatario - Nullità della notifica - Esclusione.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'articol 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'articolo 139 cod. proc. civ.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 11 luglio 2014 n. 15973

Procedimento civile - Notificazione- Relazione di notifica - Attestazione in relata su parentela e convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.
Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto.
• Corte di cassazione, sezione VI - 2, ordinanza 20 febbraio 2014 n. 4095

Procedimento civile - Notificazione alla residenza, dimora, domicilio - Consegna a persona di famiglia - Rapporto di parentela - Indicazione nella relata di notifica - Contestazione da parte del destinatario - Ammissibilità - Onere della prova - Produzione di stato integrale di famiglia - Inidoneità - Fondamento.
In tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela.
• Corte di cassazione, sezione VI - 5, ordinanza 12 marzo 2012 n. 3906

Procedimento civile - Notificazione a mezzo posta - Consegna del piego raccomandato a mani di familiare convivente con il destinatario – Presunzione di conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo - Sussistenza - Prova della non convivenza - Onere a carico del destinatario.
In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell'art. 149 cod. proc. civ., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'articolo 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 26 ottobre 2009 n. 22607

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