Professione e Mercato

Notifiche telematiche: l'avvocato deve dotarsi degli strumenti informatici adatti

E' onere del difensore dotarsi degli strumenti adatti a leggere gli atti notificati per via telematica, costituendo un complemento necessario dello strumentario occorrente ai fini dell'esercizio della professione

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di Marina Crisafi

L'avvocato deve dotarsi degli strumenti informatici adatti a leggere gli atti notificati per via telematica, in quanto tali strumenti costituiscono un complemento necessario ai fini dell'esercizio della professione. Lo ha ricordato la Cassazione (con la recente ordinanza n. 23971/2020) rigettando il ricorso di una società avverso la sentenza d'appello che aveva disatteso l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una banca contro la società stessa e i suoi soci fideiussori.

Impossibilità a leggere gli atti notificati
I supremi giudici dichiarano il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre il termine breve per ricorrere, ovvero oltre i 60 giorni dalla notifica della sentenza a mezzo pec. Né vale a far pervenire a conclusioni diverse la circostanza lamentata dal difensore attuale dei ricorrenti, secondo cui l'avvocato precedente aveva comunicato di non riuscire ad aprire gli allegati alla pec.
Tale circostanza, precisano infatti da piazza Cavour, "non può di per sé rendere inoperante la notificazione effettuata - giacchè - la mera allegazione di problemi tecnici non è idonea, di per sé, ove pure comunicata alla controparte, ad escludere gli effetti della notificazione, ove di fatto sia imputabile allo stesso difensore la mancata predisposizione di mezzi tecnici per superarli".

L'avvocato ha il compito di dotarsi degli strumenti informatici idonei
Inoltre, precisano dal Palazzaccio, la notifica a mezzo pec, laddove soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa, implica per l'avvocato l'onere di "dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto".
Peraltro, costituendo le notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione "non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione".

Esonero solo per caso fortuito
Ergo, l'avvocato deve munirsi dei "minimali strumenti informatici" richiesti dal sistema normativo, anche secondario, per leggere o decodificare le notifiche delle controparti o le comunicazioni o notifiche della cancelleria eseguite via pec.
L'unica ipotesi di possibile esonero è la prova del caso fortuito, non riferibile alla persona del destinatario della notifica (come nel caso di disfunzione del sistema per cause esterne).

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